Sospensione IMU: prima rata al 16 settembre ma non per tutti

Il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 recante “Disposizioni in materia di imposta municipale propria” prevede, relativamente al 2013 ed in attesa della riforma del fisco sugli immobili, la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU in scadenza il prossimo 17 giugno. Ma a chi interessa la sospensione? Interessa davvero a tutti? Vediamo di capirci di più.

La sospensione del versamento della prima rata IMU è limitata alle seguenti tre categorie di immobili:

  • abitazione principali e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni classificate nella categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), categoria catastale A/8 (abitazioni in ville), categoria catastale A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio storico o artistico); si tratta, in buona sostanza, di tutti i fabbricati che sono oggettivamente espressione di una capacità contributiva decisamente maggiore;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201 del 2011.

Da quanto sopra, si evince che i possessori di casse di lusso, anche se si tratta di prima abitazione, pagheranno regolarmente la rata IMU di giugno. Per quanto concerne garage, box o cantine, se sono pertinenze legate alla prima casa, il pagamento dell’IMU è sospeso.

Se invece, le pertinenze sono legate ad una abitazione secondaria, ecco che allora scatta il pagamento. Nel caso si possiedano due pertinenze dello stesso tipo, come già prevede il Decreto 201 del 2011,  l’IMU verrà versata solo su una delle due.

I proprietari di più immobili dovranno versare la prima rata dell’IMU pari al 50% dell’intero importo entro la scadenza del 17 giugno ed il saldo a dicembre, sempre se entro il 31 agosto non arriva la tanto attesa riforma.

Niente sospensione invece per imprenditori, commercianti e artigiani per i loro immobili a uso produttivo che sono classificati C1 (negozi e botteghe), C2 (magazzini e locali di deposito), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D1 (opifici).

Pausa di respiro invece per gli agricoltori ed i proprietari terrieri che si vedono sospesa la prima rata dell’IMU per i terreni agricoli (destinati alle coltivazioni e agli allevamenti) ed i fabbricati rurali.

Nell’attesa della più ampia riforma del fisco sugli immobili, il Governo ha dunque sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU. Ma cosa succede se la riforma non vedrà la luce?

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013 (termine ultimo fissato dalla stessa decisione del consiglio dei ministri per mettere in atto la riforma fiscale), continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e rimarrà valido il termine di versamento della prima rata dell’IMU per la prima casa al 16 settembre 2013.

La sospensione dell’IMU è arrivata imprevista per tutti quei contribuenti (e sono migliaia) che avevano già pagato l’acconto mediante compensazione nel modello 730/2013.

Per questi contribuenti si prospetta la corsa ai ripari per non rischiare di perdere il credito con il quale essi hanno compensato il debito IMU sulla prima casa.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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