Valutazione dei rischi autocertificata = sanzione certificata

Sintetizziamo gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione penale del 15 giugno 2011 relativa alla valutazione dei rischi nelle aziende.

Il 7 settembre 2006 un tecnico della ASL ha ispezionato un cantiere in cui lavoravano due operai dipendenti di una ditta di impermeabilizzazioni. L’organo di vigilanza, con apposito verbale di ispezione, ha contestato al titolare della ditta la violazione dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (e ora divenuto art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008), perché, in qualità di datore di lavoro, ha omesso di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il Tribunale ha dichiarato colpevole il datore di lavoro e lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda e al pagamento delle spese processuali.

L’imputato ha fatto ricorso sostenendo che le aziende che occupano fino a dieci lavoratori possono autocertificare la valutazione dei rischi e che il documento di valutazione dei rischi, nel suo caso, non era obbligatorio in quanto la ditta non occupava più di dieci lavoratori.

La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso in quanto, sebbene effettivamente il datore di lavoro non fosse obbligato alla stesura ed alla conservazione del documento di valutazione dei rischi, avrebbe comunque dovuto redigerne uno contenente la valutazione di tutti i rischi anche in forma meno analitica.

Questa sentenza ci fa ben comprendere come la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi presenti in un’azienda non esonera il datore di lavoro dall’effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità previste dalla legge e soprattutto non lo esonera dal predisporre un documento dettagliato a riguardo, seppur nella modalità dell’autocertificazione. Per cui, ci chiediamo, l’autocertificazione è veramente vantaggiosa?

La possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori, come ben sappiamo, sarà consentita fino al 31 maggio 2013. Dopo tale data (salvo ulteriori proroghe), sarà possibile solo elaborare il relativo DVR che, a livello sostanziale, richiede la stessa analisi necessaria per l’autocertificazione, ma costituisce un documento dal valore legislativo più forte, in grado di mettere al riparo il datore di lavoro da possibili sanzioni penali.

La compilazione del DVR è necessaria non solo per “evitare sanzioni” ma soprattutto per adempiere all’obbligo previsto dal Testo Unico in materia di valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tale obbligo, purtroppo messo in secondo piano dall’autocertificazione, viene invece ribadito con forza  dall’introduzione dell’obbligatorietà del DVR in quanto, per l’elaborazione del documento, è necessaria un’accurata analisi dei fattori di rischio presenti in azienda.

Alberto Vendrame – Centro Studi CGN