Denuncia lavoro notturno e usurante entro il 2 aprile 2024

Entro il 31 marzo di ogni anno, i datori di lavoro, direttamente o mediante un intermediario delegato, sono tenuti a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i lavoratori che abbiano svolto, nell’anno precedente, lavoro notturno e/o usurante.
Con riferimento all’anno 2023, la scadenza dell’adempimento è fissata al 2 aprile 2024, primo giorno non festivo successivo alla scadenza originaria.

La denuncia permette di individuare i soggetti che possono esercitare, previa richiesta, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del Decreto Legislativo n. 67/2011, riservato ai seguenti soggetti:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro 19 maggio 1999);
  • lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del predetto Decreto Legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato a decorrere dal 1° luglio 2009;

2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

  • lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità (lavorazioni a catena);
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

In caso di inizio di svolgimento di lavorazioni a catena, in capo al datore di lavoro sussiste un obbligo di comunicazione specifica, che consiste nella comunicazione, mediante invio all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente e ai competenti istituti previdenziali, entro 30 giorni dall’inizio delle medesime attività.

La denuncia di lavoro notturno – usurante deve essere effettuata telematicamente tramite il portale Cliclavoro compilando l’apposito modulo LAV_US.

Una volta effettuato l’acceso al portale Cliclavoro tramite SPID o CIE è necessario individuare il modello da compilare, scegliendo tra i seguenti:

Il modello è composto da due diverse sezioni:

  • una prima sezione, relativa al “datore di lavoro”, in cui indicare i riferimenti dell’azienda;
  • una seconda sezione, relativa “all’elenco delle unità produttive” in cui vengono svolte le attività soggette a comunicazione. In questa sezione devono essere indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti.

Successivamente è necessario inserire i riferimenti anagrafici (codice fiscale, cognome e nome) dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti e il periodo in cui si è svolta la lavorazione oggetto della comunicazione (scegliere intero anno oppure indicare il numero di giorni).

Tale operazione deve essere effettuata per ogni unità produttiva indicata nell’apposita sezione.

In caso di mancato adempimento, si applica una sanzione amministrativa di un importo compreso tra 500 euro e 1.500 euro, previa diffida ad adempiere (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004).
Non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l’omissione della stessa ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato