Patente a punti nei cantieri: operativa da ottobre 2024

Tra le diverse misure introdotte dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto Decreto PNRR) al fine di contrastare il lavoro nero e le irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, merita particolare attenzione la nuova patente a punti in arrivo nei cantieri.

Nel dettaglio, l’articolo 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 riscrive l’articolo 27 del Testo Unico delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introducendo, per l’appunto, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione del portale del sommerso con l’apposita sezione dedicata alla nuova misura, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile appositamente individuati nell’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta, in particolare, dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, metallo, legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono compresi anche gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi di formazione e addestramento;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente a punti nei cantieri.

N.B. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari ad almeno 15 crediti.

Ne consegue che una dotazione inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’eventuale attività esercitata in violazione di quanto sopra disposto comporta:

  • il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 non soggetta alla procedura di diffida che ammette al pagamento della sanzione in misura minima;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Di seguito si elencano le violazioni che comportano una riduzione di punti sulla patente.

Violazione accertata Punti da decurtare
·    Mancata elaborazione del DVR

·    Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

·    Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori

·    Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del RSPP

·    Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

·    Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

·    Mancanza di protezioni verso il vuoto

·    Mancata applicazione delle armature di sostegno

·    Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori

·    Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori

·    Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

·    Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

·    Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

10 punti
Violazioni di disposizioni che espongono i lavoratori ai seguenti rischi:

·    di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera

·    rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo

·    a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria

·    radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti

·    prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione

·    di annegamento

·    pozzi, sterri sotterranei e gallerie

·    subacquei con respiratori

·    cassoni ad aria compressa

·    impiego di esplosivi

·    di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

7 punti
Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato 5 punti
Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata:

·    la morte

·    un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale

·    un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni

 

20 punti

15 punti

10 punti

 

N.B. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

Sono previsti anche dei meccanismi per il recupero dei crediti: 5 crediti per ciascun corso di formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (massimo di 15 crediti).

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di accertamento, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di formazione, la patente a punti nei cantieri è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Infine, il punteggio è incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008.

N.B. L’applicazione della nuova misura può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con apposito Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato