Ambiente: dal 13 giugno l’AUA semplifica la vita alle piccole-medie imprese

Il 29 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13/03/2013 che contiene il regolamento sulla disciplina dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) volta a semplificare l’iter amministrativo in ambito ambientale per le piccole e medie imprese. Riepiloghiamo requisiti e modalità per la richiesta dell’autorizzazione.

Il provvedimento (che attua la L. 35/2012 “Semplifica Italia”) entrerà in vigore il 13 giugno prossimo e si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed alle medie imprese (PMI) che sono definite nell’art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18/04/2005 oltre che agli impianti non soggetti a disposizioni sull’autorizzazione integrata ambientale.

Per utilizzare la certificazione unica, le imprese (PMI) interessate devono avere un numero di occupati non superiore ai 250 e il loro fatturato annuo non deve superare i 50 milioni di euro (oppure avere un bilancio non superiore ai 43 milioni).

I progetti sottoposti alla VIA (valutazione di impatto ambientale) invece, qualora la normativa statale e regionale consideri il provvedimento finale di VIA comprensivo di tutte le autorizzazioni in materia ambientale, non sono ricompresi nell’adempimento.

Per richiedere la nuova autorizzazione, che sostituisce fino a 7 procedure diverse, basterà presentare un unica domanda per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Le 7 procedure incluse nella richiesta sono:

  • autorizzazione agli scarichi idrici;
  • comunicazione preventiva per l’uso delle acque reflue;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste;
  • nulla-osta sull’impatto acustico;
  • autorizzazione all’uso di fanghi in agricoltura;
  • comunicazione sull’auto smaltimento e sul recupero dei rifiuti.

Le Regioni potranno decidere in autonomia di estendere il numero di atti presenti nell’AUA. L’autorizzazione è valida 15 anni e deve essere rinnovata almeno 6 mesi prima della scadenza dal titolare della stessa. Qualora non siano avvenuti cambiamenti sostanziali dall’ultima certificazione, il rinnovo può essere presentato sempre al SUAP semplicemente tramite una dichiarazione sostitutiva.

In linea con il processo di semplificazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, la Certificazione Unica Ambientale è stata creata sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività. Garantisce la certezza dei tempi di gestione e la sua corretta attuazione verrà monitorata anche con l’aiuto delle associazioni imprenditoriali.

Maida Marrocchella – Centro Studi CGN