Bonus arredi ed eco-incentivi: prime indicazioni e ultime novità

Con l’inusuale strumento del comunicato stampa, l’Agenzia detta le prime indicazioni per fruire della detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati all’arredo degli immobili, su cui i contribuenti hanno effettuato lavori di ristrutturazione. Sintetizziamo, punto per punto, gli ultimi chiarimenti.

Si tratta del bonus mobili 2013 che spetta ai contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF sul recupero del patrimonio edilizio, in misura pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili, per un importo massimo di euro 10.000 (detrazione massima euro 5.000), con ripartizione in dieci rate tra gli aventi diritto (detrazione massima annua euro 500).

La nota del 4 luglio scorso chiarisce che i contribuenti devono adottare le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. I versamenti mediante bonifici bancari o postali dovranno contenere:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La necessità di un intervento immediato da parte dell’Agenzia è legata ai dubbi applicativi (si veda “Anche per gli arredi arriva il bonus fiscale con tanti dubbi” del 17 giugno 2013) della norma introdotta dall’art. 16, comma 2, del recente D.L. 63/2013.

La nota tenta di risolvere solo uno degli aspetti problematici del bonus mobili, in particolare l’aspetto delle modalità di pagamento, in quanto la norma faceva riferimento alle “spese documentate”, senza specificare la necessità di effettuare i pagamenti mediante “bonifico parlante”. La norma sembrava adeguata al tipico mercato di riferimento (quello degli arredi) dove gli acquisti vengono regolati immediatamente.

Il buon senso è stato spazzato via da una nota dell’Agenzia che dovrà superare gli aspetti pratici della sua applicazione. Mentre il “bonifico parlante” è una modalità adatta alle ristrutturazioni edilizie e agli interventi sul risparmio energetico, lo stesso strumento del “bonifico parlante” risulta inadeguato rispetto agli acquisti di mobili. È ragionevole ritenere che gli acquisti di mobili vengano effettuati il più delle volte con pagamento alla cassa. Sarà complicato per il venditore e il consumatore concludere l’affare in maniera istantanea (consegna previo corrispettivo); dovranno, invece, accordarsi per combinare la consegna del bene e il pagamento con “bonifico parlante”, in momenti necessariamente differenti (per esempio l’acquirente anticipa il “bonifico parlante”, il venditore tiene da parte il bene che sarà consegnato una volta presentata la ricevuta di bonifico … con buona pace per gli acquisti cosiddetti compulsivi).

La nota dell’Agenzia si conclude con una frase inquietante: “Con successive comunicazioni saranno forniti ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione”.

Ci auguriamo che arrivino nel più breve tempo possibile gli “ulteriori chiarimenti”, considerando che il decreto verrà convertito in piena estate e l’agevolazione scadrà a fine anno.

Per quanto concerne gli eco-incentivi, in sede di conversione del decreto (il testo è stato approvato dal Senato ed è all’esame della Camera), il dibattito in commissione ha portato alle seguenti modifiche:

  1. gli interventi di “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia” rientrano tra le spese sul risparmio energetico agevolabili al 65%;
  2. anche i lavori di “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria” sono compresi nell’alveo degli eco-bonus con un incentivo del 65% della spesa sostenuta.

Dal momento che le novità si inseriscono in sede di conversione di un decreto legge occorre prestare attenzione ai termini di entrata in vigore delle diverse disposizioni. Infatti:

  • per i pagamenti effettuati fino al 30 giugno 2013 l’agevolazione sarà pari al 55% (tali lavori sebbene siano stati esclusi dalle norme del D.L. 63/2013 continuano a beneficiare delle norme in vigore);
  • a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L 63/2013 (termine non ancora noto in quanto il decreto è all’esame del Parlamento), per i lavori citati scatterà l’incentivo al 65% fino al 31/12/2013.

Per quanto concerne il bonus sul recupero edilizio, il Senato ha approvato l’emendamento che estende il bonus arredi ai “grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”.

Anche in questo caso, l’acquisto di grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione scatterà esclusivamente per i pagamenti che verranno effettuati dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN