Equitalia “si adegua” alle novità del Decreto del Fare

Con la nota interna del 1 luglio 2013, in ragione del particolare contesto storico di riferimento, Equitalia allenta la presa sui debitori e va incontro ai contribuenti in crisi di liquidità anticipando, laddove possibile, gli effetti del Decreto del Fare (D.L. n. 69 del  04/06/2013), rendendo operative le novità ivi contenute. Ecco in sintesi i principali aspetti delle tredici pagine della nota indirizzata ai direttori generali del gruppo Equitalia.

1    Trova immediata applicazione la norma che impedisce la decadenza dalla rateazione a causa del mancato pagamento di un certo numero di rate che è stato esteso dal decreto del Fare da 2 a 8, ed è da intendersi anche in via non consecutiva. È una norma particolarmente importante in tempi difficili come questi, perché un debitore che non ha pagato una rata nel corso del 2013 ha ancora un plafond di 7 rate prima di decadere dal beneficio.

La ratio della norma consente a Equitalia di evidenziare che:

  • il beneficio dell’impedita decadenza a seguito del mancato pagamento delle rate (fino a 8) trova applicazione anche per i piani di rateazione già concessi ed in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
  • nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della norma, vi siano dei soggetti decaduti dal beneficio della rateazione, è possibile applicare la disciplina di particolare favore per i debitori.

2.   Altro aspetto che ha subito catturato l’attenzione dei contribuenti che hanno a che fare con Equitalia riguarda la possibilità di aumentare il numero di rate complessive fino a 120. Tale possibilità è prevista nei casi in cui il debitore si trovi “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica” (art. 19, comma1 quinquies). Sull’argomento Equitalia ha avuto modo di precisare che:

  • l’operatività di quella norma è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che verrà adottato entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge di riferimento;
  • sino a tale data, le istanze di rateazione continueranno ad essere evase secondo le istruzioni precedentemente impartite;
  • una volta che il decreto verrà emanato, le disposizioni verranno applicate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto stesso, anche per rimodulare piani di rateazione già concessi.

3.   Passando al tema cruciale dell’espropriazione della prima ed unica casa, l’Agente della riscossione ribadisce che la normativa si applica laddove vi sia la presenza contestuale delle seguenti condizioni:

  • non si tratti di immobile di lusso, (avente le caratteristiche individuate dal decreto del lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero di villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A9);
  • che il bene sia destinato ad uso abitativo ed il debitore;
  • che tale immobile sia l’unico di proprietà del debitore.

Gli aspetti interpretativi contenuti nella nota da segnalare sono:

  • la previsione secondo cui “l’immobile sia adibito ad uso abitativo” va inteso nel senso della  classificazione catastale del bene e non con riferimento alla destinazione d’uso di fatto. Restano pertanto esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A10);
  • in presenza di pertinenze accatastate autonomamente (per esempio box e cantine), la condizione di unicità dell’immobile adibita a residenza permane. Quindi, in tali casi, opera il divieto di espropriazione.

Resta ferma la possibilità per l’agente della riscossione di iscrivere ipoteca sulla casa di residenza laddove il debito pendente sia superiore a euro 20.000, così come è impregiudicata la possibilità per Equitalia di partecipare al ricavato dell’espropriazione avviata da altri (per esempio banche e fornitori).

Ultimo aspetto che merita attenzione è l’applicabilità o meno delle disposizioni in esame ai pignoramenti già eseguiti per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all’incanto. Per la complessità della materia, Equitalia attende i necessari pareri da parte dei competenti Organi Istituzionali. Nelle more dei pareri richiesti, in attesa della conversione in legge del provvedimento, Equitalia non darà corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore della legge, che resteranno sospese, se:

  • l’immobile espropriato è l’unico di proprietà del debitore, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9);
  • l’importo del credito complessivo per cui si procede non supera 120.000 euro;
  • non è stata iscritta preventivamente l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR n. 602/197 o non sono decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione della stessa senza che il debito sia stato estinto.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN