Sindaci di società: quali responsabilità?

La responsabilità civile dei sindaci è uno dei temi caldi di questa estate in vista dell’obbligatorietà (a partire dal 15 agosto) della polizza RC professionale per dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul tema.

Con la riforma del diritto societario del 2010,  la revisione legale è stata sottratta al collegio sindacale ed è stata delegata a soggetti esterni, revisori o società di revisione.

Dalla riforma del diritto societario del 2010, il collegio sindacale riveste la funzione di organo di controllo sul rispetto della Legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione. In linea di massima il suo ruolo consiste:

  • nell’accertamento di regolarità di convocazione e svolgimento dell’assemblea e del consiglio di amministrazione;
  • nell’assistenza alle adunanze e nell’intervento “critico” nel dibattito in caso di violazioni della Legge e dello Statuto;
  • nella messa a verbale del dissenso dei sindaci quando, ciononostante, vengano approvate delibere in contrasto con la Legge e lo Statuto;
  • nell’impugnazione delle delibere assembleari annullabili ai sensi dell’art. 2377 del codice civile;
  • nell’impugnazione delle delibere del C.d.A. in caso siano ritenute in contrasto con la Legge lo Statuto.

In altre parole i sindaci sono tenuti a fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Inoltre, hanno la facoltà di effettuare tutte le verifiche e le indagini contabili di cui ritengano aver bisogno per svolgere correttamente le proprie mansioni.

Sono sostanzialmente di due tipi le responsabilità e le conseguenti azioni opponibili nei confronti del collegio sindacale:

  • diretta, relativa alla mancata professionalità e diligenza, non solo del “buon padre di famiglia” ma anche specifica e tecnica, ovvero connessa a false attestazioni ed eventuali violazioni del segreto sui fatti e documenti della società;
  • indiretta, solidalmente con gli amministratori per fatti e omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (culpa vigilando).

Sebbene la responsabilità dei membri del collegio sindacale possa emergere a titolo esclusivo (primo punto), le reali problematiche patrimoniali per i sindaci derivano dalla solidarietà a cui sono chiamati con l’organo amministrativo (secondo punto).

A questo proposito è opportuno ricordare due aspetti:

  • i controllori non devono rispondere dell’insuccesso del loro operato, cioè relativamente alla “mala gestio” degli amministratori;
  • è difficile fornire prova del nesso causale tra evento dannoso e intervento (o mancato intervento) dei sindaci.

A proposito dell’ultimo punto occorrerà analizzare la situazione caso per caso per determinare la responsabilità (sempre individuale e personale), basandosi sui seguenti presupposti:

  • il danno prodotto, che deve essere di tipo risarcibile;
  • l’atto di cattiva gestione degli amministratori;
  • il nesso di casualità tra tale gestione e il danno;
  • l’inadeguata o omessa vigilanza del collegio sindacale;
  • il rapporto causale tra quest’ultima e il danno cagionato dagli amministratori

Ricordiamo che il professionista è legato alla società da un’obbligazione di mezzi e non di risultato: non si potrà quindi agire nei suoi confronti per il mancato raggiungimento di un obiettivo. Egli risponderà solo degli eventuali fatti derivanti da omissioni nel controllo o da imprecisioni nello stesso.

Al professionista possono essere attribuite diverse tipologie di responsabilità:

  • responsabilità contrattuale verso la società, quando vi è un danno al patrimonio sociale determinato dall’inadempimento delle funzioni di sindaco e dalla mancata diligenza;
  • azione sociale esercitata dai soci, il cui esercizio è riservato esclusivamente ad una minoranza qualificata di soci, con lo scopo di salvaguardare il patrimonio sociale e quindi  mantenere il valore della propria partecipazione;
  • responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, nel caso in cui siano state violate le norme relative all’integrità del patrimonio sociale e questo sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali;
  • responsabilità contrattuale verso singoli soci e/o terzi, per danni diretti causati da atti dolosi e/o colposi commessi dai sindaci;
  • responsabilità esercitata dal curatore nel caso di fallimento della società.

Andrea Radin – Centro Studi CGN