730 integrativo: ancora pochi giorni alla scadenza

Può capitare che nella compilazione del modello 730/2013, un contribuente possa aver dimenticato di inserire alcuni redditi o aver commesso un errore. Cosa fare in questi casi? A seconda del tipo di errore commesso, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la posizione con il fisco presentando un modello 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre. Possono verificarsi due casi: errori a favore  ed errori a sfavore del contribuente. Vediamo come comportarsi in entrambi i casi.

 

Errori a “favore” del contribuente (minor debito o maggior credito)

Tale circostanza si verifica, ad esempio nel caso di detrazioni d’imposta non riconosciute, oneri deducibili o detraibili non precedentemente considerati, importo delle ritenute non scomputate, o ancora versamenti di acconti non considerati.

Il contribuente che intende correggere la dichiarazione dei redditi, può presentare esclusivamente a un CAF o a un professionista abilitato, la dichiarazione integrativa, con le opportune correzioni, utilizzando il Mod. 730/2013 barrando lo specifico codice nella casella “730 integrativo”. In particolare dovrà utilizzare uno dei seguenti codici:

  • il codice “1” se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 presentato a suo tempo;
  • il codice “2” se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio“;
  • il codice “3” se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior credito, un minor debito o il risultato non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dal modello 730 presentato a suo tempo.

Quali documenti esibire al CAF o al professionista abilitato?

Se il CAF o l’intermediario è lo stesso a cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione dei redditi, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione.

Se invece il CAF o l’intermediario non è lo stesso a cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione o il Modello 730 era stato elaborato dal sostituto d’imposta, il contribuente deve esibire tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.

Cosa farà il CAF o il professionista abilitato?

Al ricevimento della richiesta e della documentazione integrativa, il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente la ricevuta di presentazione del modello integrativo (modello 730-2) ed elaborerà il nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3) che dovrà essere consegnato al contribuente entro l’11 novembre 2013, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa. Sempre entro l’11 novembre, il CAF o il professionista abilitato invierà telematicamente all’Amministrazione finanziaria i dati della dichiarazione dei redditi ed il relativo modello 730-4.

Gli esiti della liquidazione del modello 730 integrativo verranno inseriti nel cedolino del mese di dicembre 2013.

In alternativa al modello 730 integrativo, il contribuente potrà presentare il modello Unico PF integrativo a favore, entro la scadenza della presentazione del modello Unico dell’anno prossimo.

Errori a “sfavore” del contribuente (minor credito o maggior debito)

Tale circostanza si verifica nel caso in cui si è in presenza di errori e omissioni che comportano un minor credito o un maggior debito a causa di omissione parziale o totale di redditi. Se il contribuente si accorge di aver dimenticato a dichiarare dei redditi o di aver indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante è obbligato a presentare il modello Unico PF correttivo nei termini, pagando le somme dovute.

In alternativa, potrà presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (integrativa termine lungo art.2 c.8 DPR 322/98).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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