Decreto del fare: come cambia la riscossione

Complice la crisi economica e l’esasperazione dei contribuenti in difficoltà con i debiti tributari, il Decreto del Fare contiene una serie di norme (non tutte operative) in materia di riscossione che modificano, anche se in maniera non radicale, la disciplina in senso più favorevole per il contribuente. Ecco le principali novità.

Da uno sguardo complessivo delle modifiche introdotte, emerge l’intento del Legislatore di rendere meno gravoso nei confronti del contribuente il sistema della riscossione:

  • proteggendo beni fondamentali, come l’abitazione principale e quelli strumentali per lo svolgimento dell’attività professionale;
  • concedendo dilazioni per il pagamento delle somme iscritte a ruolo;
  • modificando le regole per il pignoramento immobiliare.

Le novità riguardano le riscossione da parte di Equitalia, anche se nulla cambia rispetto alle regole di rateazione applicate dall’Agenzia delle Entrate che si presentano eccessivamente rigorose per gli stessi motivi.

Ecco una breve sintesi delle principale novità in vigore partire dal 22.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 69/2013).

Dilazione delle somme iscritte a ruolo. La disciplina ante “Decreto del Fare” (D.L. n. 69 del 21.6.2013, conv. in L. n.98 del 9.8.2013 )concedeva in precedenza la dilazione delle somme iscritte a ruolo oppure derivanti da avvisi di accertamento “esecutivi” sino ad un massimo di 72 rate mensili, previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica.

Se la temporanea difficoltà economica peggiora, Equitalia può ammettere il debitore, per una sola volta e salvo non sia intervenuta decadenza, ad un ulteriore periodo di dilazione per un massimo di 72 rate mensili.

E’ anche il caso di evidenziare che la dilazione dei ruoli, quale che sia l’importo del debito, non necessita mai della prestazione di garanzie ipotecarie e/o fideiussorie.

Per andare incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, Equitalia potrà concedere una rateazione per un periodo massimo di 120 rate mensili. E’ una possibilità che può essere richiesta già nel momento di richiesta della prima dilazione, se ricorrono le condizioni previste.

Tale forma di dilazione, infatti, richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, ed è subordinata alle seguenti condizioni:

  • deve essere accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione ordinario (quindi sino ad un massimo di 72 rate mensili);
  • occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile.

L’operatività della norma è demandata alle disposizioni di attuazione che saranno contenute in un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che avrebbe dovuto essere pubblicato entro 30 giorni dalla legge di conversione del DL del Fare (entro il 20/9/2013), e ad oggi non ancora pubblicato.

Quando non vengono pagate otto rate del piano, anche non consecutive (in precedenza erano due rate consecutive) il debitore decade dal beneficio della rateazione. In tal caso l’intero debito viene richiesto anche coattivamente (ovvero mediante eventuale espropriazione) e non potrà più essere oggetto di rateazione.

Fermo beni mobili registrati. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”, Equitalia può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore.

La novità da segnalare (con effetto dal 21/8/2013 in quanto introdotta in sede di conversione del DL 69/2013) riguarda il divieto per Equitalia di procedere con il fermo senza prima aver avvisato di ciò il contribuente. Il fermo dovrà essere preceduto da un preavviso contenente l’intimazione al pagamento degli importi entro i successivi 30 giorni.

Per evitare l’iscrizione del fermo nel PRA, il contribuente può dimostrare (si ritiene sufficiente esibire la documentazione contabile) che il bene è strumentale (il concetto dovrebbe differire da quello relativo ai beni indispensabili) all’esercizio dell’attività, dell’arte o della professione (si pensi all’autovettura di un agente di commercio).

Limiti alla pignorabilità dei beni necessari all’attività. Con l’obiettivo di non privare il debitore dei beni strumentali necessari per l’esercizio dell’attività lavorativa, viene introdotta la norma secondo cui tali beni  divengono pignorabili nei limiti del quinto, a condizione che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione non appaia sufficiente per la realizzazione del credito. La norma in commento si applica anche ai debitori costituiti in forma societaria e anche se risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Pignoramento di salari e stipendi. Vengono introdotti dei limiti per quanto concerne la pignorabilità dei salari e degli stipendi. In ragione dell’art. 545 c.p.c, la pignorabilità del quinto si ha solo per i salari/stipendi superiori a 5.000 euro; diventa pari a un settimo per quelli da 2.500 a 5.000 euro; si riduce a un decimo quando la somma non arriva a 2.500 euro.

Limiti all’espropriazione immobiliare. La novità più importante del Decreto Legge, riguarda l’introduzione di limiti all’espropriazione immobiliare. Viene previsto, in particolare:

  • il non assoggettamento ad espropriazione dell’immobile nel quale risieda anagraficamente il contribuente, se unico immobile di proprietà adibito ad uso abitativo e non appartenente alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
  • un innalzamento dell’importo di debito minimo per procedere all’espropriazione immobile da 20.000 a 120.000 euro e un periodo di almeno 6 mesi, decorrente dall’iscrizione dell’ipoteca, prima dell’avvio del procedimento di espropriazione forzata.

Per Equitalia sarà possibile iscrivere ipoteca solo se il debito supera i 20.000 euro.

Nomina stimatore. Un aspetto particolare riguarda la facoltà per il contribuente di chiedere al Giudice dell’esecuzione di nominare un esperto, indicato dal contribuente stesso, se ritiene che il prezzo base fissato per l’incanto sia manifestamente inadeguato al valore di mercato dell’immobile pignorato.

Chiarimenti e provvedimenti attesi.

  • Manca ancora (anche se non è previsto un termine per l’adozione) il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con l’ISTAT che individuerà uno specifico paniere di beni essenziali che non potrà essere aggredito da parte dell’Agente della riscossione;
  • un altro provvedimento atteso è il decreto che dovrà stabilire il nuovo ammontare dell’aggio di riscossione attualmente fissato all’8 per cento;
  • si attendono chiarimenti interpretativi per quanto concerne i pignoramenti immobiliari già eseguiti alla data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, in considerazione della nota di Equitalia del 1° scorso che ha sospeso le procedure in corso.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN