Quali detrazioni per stufe o caminetti?

Installare una stufa è un intervento orientato a diminuire il consumo energetico dell’abitazione e, di conseguenza, è agevolato con bonus molto generosi, pari al 50% o 65% della spesa da ripartire in 10 rate annue costanti. Ma quale bonus possiamo utilizzare?

Il bonus del 65% agevola specifici interventi di risparmio energetico (gli interventi agevolati sono individuati dai commi dal 344 al 347 della Legge n. 296/2006 -Finanziaria 2007); in particolare, per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento, sono detraibili le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia oltre che per le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La normativa individua nello specifico gli interventi meritevoli del bonus escludendo quindi le stufe o i caminetti.

Solo nell’ambito di un importante intervento di riqualificazione globale dell’edificio le stufe (ma anche i caminetti) possono beneficiare della detrazione del 65%. In tal senso la normativa (comma 344 della citata Legge Finanziaria 2007) non individua singole tipologie di intervento meritevoli dell’agevolazione, facendo rientrare tutti i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 –  Allegato A. Non è stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste.  L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.

In sintesi, stufe e caminetti possono godere del bonus 65% solo nell’articolato insieme di interventi sull’immobile che complessivamente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa.

Più semplice la detrazione del 50%. Stufe e caminetti sono interventi idonei a conseguire risparmio energetico. L’art. 16-bis lettera h) del Tuir prevede la detraibilità per tutte le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. Articolo che, diversamente dalla normativa sulla detrazione del 65%, non definisce specifici interventi agevolati, ma genericamente si riferisce ad “opere finalizzate” al risparmio energetico, anche in assenza di opere edili. Alcune esempi di spese per le quali possiamo ottenere lo sconto del 50% sono:

  • la caldaia;
  • la stufa a pellet;
  • il caminetto;
  • la termocucina;
  • il condizionatore.

Ovviamente, affinché in quest’ultimo caso si possa parlare di intervento volto al risparmio energetico, è necessario che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o  sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente.

Per questi piccoli interventi effettuati sulle singole abitazioni, i documenti da produrre sono:

  • le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico stesso oltre che la causale del versamento (indicando il riferimento di legge art.16 bis D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986);
  • le ricevute di pagamento IMU, se dovuta;
  • il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario eccetera);
  • la comunicazione preventiva alla Asl (questo documento non è necessario ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, in presenza di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni con un’unica impresa, mentre è sempre necessario in presenza, anche non contemporanea, di più imprese);
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
  • idonea documentazione quale, ad esempio, anche la scheda tecnica del produttore della stufa, caminetto, ecc. che attesti i citati requisiti energetici.

Adriano Perosa – Centro Studi CGN