Imposta di registro pagata in eccesso: il Notaio non può chiederne il rimborso

Il notaio, in quanto responsabile di imposta, non può richiedere il rimborso dell’imposta di registro pagata in eccesso in sede di autoliquidazione degli atti telematici redatti per conto del cliente. Vediamo perché.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 90/2013, ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica di due notai che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare 44/2011 dell’Amministrazione Finanziaria, chiedevano chiarimenti sulla possibilità di richiedere il rimborso (o di effettuare la compensazione) dell’imposta di registro pagata in eccesso.

Si ricorda, in proposito, che la Circolare 44/2011 dell’Agenzia delle Entrate aveva già esaminato la corretta applicazione dell’imposta di registro degli atti che contengono più disposizioni prive di contenuto patrimoniale. Deve essere pagata una sola imposta fissa di registro per il verbale d’assemblea che apporti molteplici modifiche allo statuto della società, purché tutte prive di contenuto patrimoniale. Allo stesso modo, é dovuta una sola imposta fissa nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più procure, ovvero più rinunce all’eredità.  Inoltre, la Circolare in esame ha chiarito che, qualora l’atto di donazione abbia valore inferiore alle franchigie previste dalla Legge, l’imposta di registro non é dovuta.

Tornando alla Risoluzione 90/2013, l’Agenzia chiarisce che il notaio non può richiedere la compensazione se non in presenza di somme versate per errore in fase di autoliquidazione, o nel caso in cui l’errore fosse riscontrato dall’Ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione. Questo in quanto i documenti di prassi come la Circolare 44/2011 sono “atti interni della Pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario” (Cassazione sentenza n. 237/2009).

Con riferimento invece alla possibilità, da parte del Notaio, di richiedere il rimborso (ai sensi dell’art. 77, co. 1 del DPR 131/86) la risposta é altrettanto negativa. Il notaio é estraneo al rapporto tributario e va identificato con il responsabile di imposta. Di conseguenza, il diritto a richiedere il rimborso dell’imposta di registro pagata in eccesso spetta unicamente alle parti contraenti, entro il termine di tre anni.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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