Bonus mobili per il 2014

La Legge di Stabilità per il 2014, ha prorogato fino al prossimo 31.12.2014 (art. 1, comma 139 della L. 147/2013) la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento“). Tenendo conto degli ultimi chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, riepiloghiamo tutte le condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione.

La versione definitiva del provvedimento prevedeva, inoltre, all’art. 139, lett. d), n. 3, capoverso 2 quanto di seguito riportato: “Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1”.

Il comma in esame introduceva  la novità di limitare l’importo su cui calcolare la detrazione in misura non superiore alle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile a cui risultavano destinati i mobili e i grandi elettrodomestici. Si trattava di una norma con finalità antielusive, in quanto si volevano contrastare gli eventuali lavori di piccoli importi, effettuati per mero opportunismo, al fine di ottenere la detrazione per l’acquisto di mobili.

Nel giro di pochi giorni, il legislatore ha modificato il testo normativo appena entrato in vigore e con il decreto sugli enti locali (c.d. Salva Roma, art. 1, comma 2, lettera a) del DL 30 dicembre 2013 n.151) ha soppresso la parte della norma che prevedeva l’ulteriore limite dell’importo massimo di spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici pari a quello delle spese di ristrutturazione, ripristinando così la situazione originaria. Da ciò consegue la legittimità dei casi in cui il limite di spesa agevolabile risulta superiore alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate.

Tra nuove norme e soppressione delle stesse, con la Legge di Stabilità per il 2014 e il decreto che lo corregge, l’unica novità di rilievo riguarda la proroga dell’agevolazione sino al 31 dicembre 2014.

Si ritengono ancora attuali le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 19.9.2013 n. 29/E: resta fermo che presupposto imprescindibile per poter fruire della detrazione in esame è rappresentato dal fatto che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere destinati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.

Da ciò si ricava che non possono ottenere l’agevolazione in esame coloro i quali:

  1.  rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
  2. acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione;
  3. rinnovano l’arredamento a seguito della messa in sicurezza della propria abitazione (come precisato dalla Direzione Regionale del Veneto con una nota dell’8 novembre 2013).

I principali chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa possono essere così sintetizzati.

  1. I mobili e gli elettrodomestici devono essere destinati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, oppure delle parti comuni di edificio residenziale oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria.
  2. La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Non è necessario, invece, sostenere le spese di recupero edilizio prima di quelle per l’arredo.
  3. La prasi amministrativa esclude la fruizione dell’agevolazione in combinazione con gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione di una porta blindata d’ingresso o di un impianto d’allarme).
  4. I beni agevolabili sono i mobili (ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile), i grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+”, ovvero classe “A” per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica e i grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
  5. Per fruire della detrazione, i suddetti beni devono essere nuovi ed acquistati nel periodo dal 6.6.2013 al 31.12.2014 (con la possibilità di aggiungere anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati).
  6. Il limite di spesa agevolabile fissato a 10.000,00 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
  7. Per fruire del bonus mobili i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, oppure mediante carte di credito o carte di debito. Restano esclusi gli altri mezzi di pagamento, anche se annoverati tra quelli tracciabili (assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN