Sui fabbricati rurali strumentali si pagherà la TASI

I fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dal 2014, saranno esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. Per gli anni 2012 e 2013, invece, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n.23/2011, erano esenti solo i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni predisposto dall’Istat. Vediamo quindi quali sono i fabbricati rurali ad uso strumentale,  come si applica il tributo e come si calcola la base imponibile.

L’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (conv. L. n.133/94) prevede che, ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

  • alla protezione delle piante;
  • alla conservazione dei prodotti agricoli;
  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
  • all’allevamento e al ricovero degli animali;
  • all’agriturismo;
  • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  • alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
  • ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
  • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Tali immobili sono quelli che risultano iscritti in Catasto nella categoria D/10. Qualora siano iscritti catastalmente in categorie diverse da D/10, la caratteristica di ruralità deve risultare dagli atti catastali.

Per detti immobili, ai sensi del comma 708 dell’art.1 della Legge n.147/2013, dall’anno 2014 non é dovuta l’IMU, mentre dovranno scontare la TASI.

Il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) colpirà sia i possessori che gli utilizzatori degli immobili e si calcolerà sulla medesima base imponibile dell’IMU, con un’aliquota che non potrà eccedere l’1 per mille.

Si ricorda che la base imponibile si ottiene in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per quanto riguarda i fabbricati é costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% per i seguenti coefficienti moltiplicatori:

  • 160 per la casa rurale censita come A/4;
  • 160 per l’autorimessa pertinenziale censita come C/6;
  • 65 per il fabbricato strumentale all’attività agricola censito come D/10.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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