1° aprile 2014: nuova modulistica Registro Imprese

È stata approvata la nuova modulistica per la compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico (Specifiche Fedra  6.7), in vigore dal 1° febbraio 2014, che accompagna le istruzioni per l’utilizzo della nuova modulistica relativa al Registro delle Imprese e al REA. È quanto stabilito con il Decreto del Direttore generale del 18 ottobre 2013.

Successivamente, con la Circolare n. 3663/C del 22 ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo economico ha illustrato tutte le novità introdotte nella modulistica dal decreto. Dal 1° febbraio al 1° aprile entrambi i programmi saranno validi ma a partire dal 1° aprile 2014 non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il precedente decreto direttoriale 29 novembre 2011 e gli uffici del Registro delle Imprese non potranno più accettare domande o denunzie di Comunicazione Unica e Deposito bilanci presentate utilizzando detti programmi informatici.

Analizziamo meglio quali sono le novità delle nuove specifiche Fedra 6.7:

  • Moduli S1, S2 e B: nuovi riquadri per società cooperative con i dati per il Registro Imprese e il REA e per l’Albo delle società cooperative in sostituzione del modulo C17.
  • Moduli S1, S2: nei riquadri della forma giuridica nuovo campo per eventuale iscrizione nella sezione delle società tra professionisti. La legge di stabilità per il 2012 (n. 183 del 12.11.2011) ha innovato profondamente l’esercizio delle attività professionali consentendo ai professionisti, regolarmente iscritti agli ordini, di esercitare la loro attività, oltre che in forma individuale e in forma associativa, anche secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e quindi:
    • società semplice;
    • società in nome collettivo;
    • società in accomandita semplice;
    • società a responsabilità limitata;
    • società per azioni;
    • società in accomandita per azioni;
    • società cooperativa (con almeno tre soci).

Le società tra professionisti devono evidenziare la loro particolare natura rispetto alle società “ordinarie” fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l’espressione “società tra professionisti” (STP).

  • Moduli S1, S2: nuovi riquadri per imprese Start-up innovative ed Incubatori certificati (in particolare si prevede l’iscrizione alla sezione speciale RI dedicata a Start-up e Incubatori, l’aggiornamento periodico delle informazioni relative, l’autodichiarazione del mantenimento dei requisiti previsti per legge). Rientrano nella definizione di “start-up innovativa”, secondo art. 25, commi 2 e 3, D.L. n. 179 del 2012, sia le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), costituite anche in forma cooperativa, sia la cosiddetta Societas Europaea (SE). L’incubatore di start-up innovative certificato – o, più brevemente, “incubatore certificato” – secondo art. 25, commi 5-7, D.L. n. 179 del 2012 è una società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), costituita anche in forma cooperativa, o una Societas Europaea (SE).
  • Moduli S5, UL, INT P riquadro A5 e B4 e I1 riquadro 15 e I2 riquadro 11: variata la denominazione del riquadro per acquisizione dei dati di iscrizioni abilitanti e nuovo campo descrittivo per ulteriori informazioni sull’attività.
  • Introdotte le cariche tecniche di “preposto agente di commercio“, “responsabile tecnico acconciatore” e “responsabile tecnico estetista” nel quadro 7 dell’Intercalare P.
  • Modulo S2 riquadro 30/Reti di impresa e I2 riquadro 32/Reti di impresa: aggiunto nuovo campo per modalità assunzione decisioni. La legge infatti prevede espressamente che il contratto di rete debba indicare “[…] f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo […]”.
  • Modulo S5 e I2: eliminati i campi per l’acquisizione certificazioni lavori pubblici nel riquadro BC/attività prevalente dell’impresa (le certificazioni vengono acquisite d’ufficio dal REA).
  • Codice fiscale obbligatorio per tutte le persone fisiche titolari di cariche o qualifiche nel Registro delle Imprese, sia in caso di nuova nomina che in modifica nomina.
  • Modulo B: nuovo campo per il codice atto 722 situazione patrimoniale soggetti diversi, che è l’unica tipologia di bilancio depositabile dai contratti di rete con soggettività giuridica (forma giuridica RC) e dalle imprese individuali (che possono depositare il bilancio unicamente in qualità di impresa di riferimento in un contratto di rete).

Giorgia Martin – Centro Studi CGN