Fiscalità del Forex

Come viene disciplinata la tassazione sui profitti realizzati con le operazioni di trading? Come e quando si paga l’imposta sulle plusvalenze? Come deve essere compilato il modello Unico?

Nel lontano dicembre 1971 il presidente americano Nixon decise di abbandonare il “Gold Standard“, ovvero la possibilità di scambiare dollari contro una predeterminata quantità di oro. Da quel momento tutte le valute del modo iniziarono ad essere scambiate a prezzi non più vincolati tra di loro dando così vita al libero mercato di scambio, in cui le singole valute sono “quotate” come una qualsiasi merce.

Il rapporto di scambio tra una valuta e l’altra prende il nome di tasso di cambio e il mercato dove avvengono gli scambi prende il nome di Foreign Exchange Market, abbreviato Forex.

In questo mercato operano diversi attori tra cui grosse banche d’affari che forniscono ingenti quantità di valuta e ne controllano i corsi, operatori commerciali che utilizzano le valute per effettuare le proprie transazioni, broker che scambiano liquidità acquistandola ai migliori prezzi del momento dalle grosse merchant banks e infine operatori retail che fanno operazioni speculative di medio e breve periodo.

Nell’era digitale anche i piccoli e micro speculatori – i c.d. “trader retail” – possono, grazie alla rete internet, acquistare e vendere valute dal proprio computer potendo così ottenere guadagni dalle differenze di cambio.

I ricavi derivanti da questa attività di trading online sono considerati plusvalenze e sono da sottoporre ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Esistono due diversi regimi per procedere alla liquidazione e al pagamento dell’imposta.

Il regime “sostitutivo prevede che sia l’intermediario finanziario (ovvero il “broker”) a liquidare l’imposta e a trattenere la medesima ogni qual volta sia realizzata un’operazione che comporti una plusvalenza, ovvero un guadagno.

Una volta trattenuta l’imposta, il broker provvederà al versamento dell’imposta all’erario sollevando così il contribuente (ovvero il “trader”) da qualsiasi obbligo di natura fiscale.

Il regime “dichiarativo prevede che sia direttamente il trader a provvedere alla liquidazione dell’imposta mediante la compilazione del quadro RT – “Plusvalenze di natura finanziaria” del modello Unico andando a posizionare il totale dei corrispettivi nella sezione II-B del citato modello e precisamente al rigo RT41.

Questa Sezione, come richiamato dalle istruzioni del modello Unico deve infatti essere utilizzata da coloro che debbono dichiarare plusvalenze e  altri redditi diversi di natura finanziaria “indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR” tra le quali rientrano le plusvalenze da attività di trading on-line su valute (Forex).

Si dovranno conteggiare tutte le plusvalenze realizzate nell’anno solare 2013 ovvero a decorrere dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2013.

Le eventuali perdite, anche di esercizi precedenti (ma non oltre il quarto) possono essere utilizzate in diminuzione della base imponibile. In questo caso andrà compilato il rigo RT45 prestando particolare attenzione poiché le minusvalenze (perdite) riferite ad annualità con regime di tassazione al 12,50 per cento (esempio l’anno 2011) sono deducibili solamente per un quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare.

Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze andrà utilizzato il modello di pagamento unificato “F24” ove saranno indicati tutti i dati del contribuente quali codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita.

Le imposte si versano con il codice tributo “1100”, rateazione “01 01”, anno 2013.

All’interno del modello di pagamento F24 è ovviamente possibile effettuare una qualsiasi compensazione con altri tributi per i quali vi sia credito capiente.

Particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il trader si sia avvalso di un broker non residente poiché in questo caso quasi certamente dovrà essere utilizzato anche il modello RW per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero e versare l’imposta IVAFE.

Massimo Tonci

www.massimotonci.it