Redditometro e imbarcazioni: le scialuppe di salvataggio

Forse non tutti riescono a godersi una piacevole gita in barca in una tersa giornata estiva a causa dei minacciosi nuvoloni che si addensano all’orizzonte del nuovo redditometro. Quali potrebbero essere i prossimi accertamenti su barche e natanti?

Per la verità, anche con la precedente versione dello strumento di accertamento sintetico in parola, dal possesso di natanti da diporto scaturiva un ammontare di flusso di reddito presunto, mentre il costo di acquisto veniva ripartito in cinque annualità.

L’attuale redditometro, applicabile dal periodo d’imposta 2009 e successivi, è impostato soprattutto sulle spese effettive conseguenti sia all’acquisto che al possesso dei beni, onde verificare se il reddito accertato supera del 20% quello dichiarato.

A tal fine, l’Amministrazione finanziaria attinge sia dai dati presenti in Anagrafe Tributaria concernenti negoziazioni avvenute, sia da ricostruzioni presuntive fondate su coefficienti Istat personalizzati alla situazione specifica.

Anche per le imbarcazioni, sono oramai quattro le categorie di spesa che concorrono alla formazione del reddito presunto, dopo l’eliminazione delle cosiddette “spese Istat” basate su analisi macroeconomiche e soppresse ad opera del Garante della privacy:

  1. spese certe;
  2. spese per elementi certi;
  3. spese per incrementi patrimoniali;
  4. quota di risparmio formata.

Si nutrono, peraltro, forti perplessità sulla legittima persistenza delle spese per elementi certi, anch’esse fondate su tabelle presuntive di fonte Istat.

L’acquisto della barca costituisce una spesa per incremento patrimoniale, rilevante per intero nell’anno di sostenimento al netto della somma algebrica con disinvestimenti ed investimenti dei precedenti quattro periodi impositivi.

Naturalmente è consentito dimostrare il sostenimento del costo anche con decrementi patrimoniali più remoti, nell’ambito delle prove contrarie costituite dal possesso di redditi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta d’imposta, ovvero dall’intervento finanziario di terzi.

Una soluzione per diluire in più periodi la ricostruzione sintetica del reddito è costituita dall’acquisto in leasing.

Per le spese correnti, la lettera dell’articolo 38 commi 4 e 5 del DPR n.600/73 pone l’alternativa tra l’utilizzo dei costi effettivamente sostenuti e quelli di natura presunta, sui quali invero abbiamo avanzato poc’anzi dubbi di legittimità.

Viceversa, l’articolo 1 comma 5 del DM 24 dicembre 2012 del MEF prevede la considerazione del maggiore tra i due, prassi che pertanto dovrebbe risultare eccepibile.

Si pensi all’acquisto di un pezzo di ricambio, comunicato dal rivenditore all’Amministrazione Finanziaria attraverso lo spesometro e contemplato altresì dalla tabella A di fonte Istat con altre spese correnti, con ammontare  variabile per tipologia e stazza dell’imbarcazione.

Qualche spunto difensivo potrebbe essere suggerito dall’intestazione societaria, un tempo molto in voga visto il marcato contenuto induttivo, anziché basato sulla spesa reale, dell’accertamento reddituale previsto dalla normativa riformata.

In effetti l’articolo 2 comma 2 del citato DM esclude dal novero dei beni monitorati quelli “relativi effettivamente ed esclusivamente all’attivita’ di impresa o all’esercizio di arti e professioni”.

Mentre la più fervida fantasia fatica ad immaginare tale nesso di strumentalità per un artista o professionista, nel caso dell’azienda sono in aumento i casi di impiego redditizio dell’imbarcazione, ad esempio ospitando a bordo turisti con annesso ristoro.

Si pensi, inoltre, alla locazione del natante a terzi esercitata da una società con oggetto la gestione di immobili e beni mobili registrati.

D’altra parte, ad un utilizzo promiscuo nell’attività d’impresa corrisponde una rilevanza ai fini del redditometro solo della percentuale del bene goduta nella sfera privata, come affermato nel corso del Videoforum 2013 e di un recente incontro dell’Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata.

Concludendo, l’acquisto di imbarcazioni è soggetto all’accertamento sintetico del redditometro alla stessa stregua di qualsiasi altro costo sostenuto, denotando una maggiore…limpidezza dello strumento attualmente in vigore.

Alessandro Tentoni