Ritocchi al modello 730/2014 e relative istruzioni

La prima sensazione che ho provato di fronte all’idea che fosse già tutto pronto per iniziare è stata quella di stupore mista a incredulità. “Già tutto pronto?” ho pensato! Poi però…

Con il provvedimento n. 34411 del 10 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune modifiche al modello 730/2014 e alle relative istruzioni ministeriali per la compilazione.

Le modifiche si sono rese necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello e per adeguare il modello 730 e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014, con riferimento ai rapporti tra IMU e IRPEF nei casi di pagamento della cosiddetta “mini-IMU”.

Cosa è cambiato nel modello dopo la pubblicazione del provvedimento?  Vediamo le principali modifiche. Quelle che saltano subito all’occhio!

Nel frontespizio, dopo il campo “730 integrativo” è stata inserita una casella denominata “730 senza sostituto” da barrare nei casi di modello 730 presentato da soggetti che non hanno sostituto d’imposta perché ad esempio sono stati licenziati.

Nel prospetto dei familiari a carico, nella legenda dei codici, con riferimento al codice “D”, le parole “Figlio disabile” sono state sostituite con “Figlio con disabilità”.

Nel quadro C la denominazione della casella “Rientro in Italia” è sostituita con “Casi particolari”; nel quadro E, nelle denominazioni dei righi E3 e E4, le parole “disabili” sono state sostituite con le parole “persone con disabilità”.

Nel modello 730-3:

  • in corrispondenza dei dati relativi al “responsabile assistenza fiscale”, del “dichiarante” e del “coniuge dichiarante”, sono state eliminate le caselle relative al “n. di iscrizione all’albo dei CAF”;
  • nella descrizione del rigo 164 è stato inserito il seguente periodo: “L’ammontare del rimborso sarà diminuito dell’importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto”;
  • nella sezione relativa ai “dati per la compilazione del modello F24”, nei righi 196, 216 e 237, il codice tributo 1053 è stato sostituito con 1816.

E nelle istruzioni cosa è cambiato?

Per quanto riguarda la sezione “chi è esonerato dalla presentazione dalla dichiarazione” contenuta nelle istruzioni al modello 730, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle di riferimento sono quelle per le quali non è dovuta l’IMU per il 2013.

Nella tabella relativa ai casi di esonero con “limiti di reddito” nella sezione riguardante “terreni e/o fabbricati” viene specificato che sono comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze.

In riferimento ai “terreni non affittati” l’Agenzia sottolinea che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cosiddetta mini-IMU.

Con particolare riferimento all’IMU, il documento dell’Agenzia specifica che nel campo “IMU dovuta per il 2013” oltre a riportare l’importo dell’imposta municipale propria è necessario indicare l’importo della cosiddetta mini-IMU dovuta.

Nel paragrafo “Abitazione principale” delle istruzioni viene specificato che non sono dovute l’IRPEF e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 abitazioni di lusso e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’IMU o la cosiddetta mini-IMU).

Per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale il reddito non è assoggettato all’IRPEF e alle addizionali. L’immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito.

Se nello stato estero l’immobile è tassato con tariffe d’estimo o criteri simili, va indicato l’importo che risulta dalla valutazione effettuata all’estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Con riguardo agli importi a debito (rigo F6), nel caso di modello 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal modello Unico Persone Fisiche.

Inoltre, con distinti provvedimenti direttoriali del 10 marzo, sono state approvate le specifiche tecniche che consentiranno la trasmissione telematica dei dati relativi al modello Unico PF e 730.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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