Tassa annuale vidimazione libri sociali 2014: scadenza 17 marzo

Entro lunedì 17 marzo 2014 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali relativa al 2014. A prevederlo é l’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al DPR 641/72 che impone alle società di versare tale tassa entro il 16 marzo di ogni anno (17 marzo quest’anno, dato che il termine ordinario del 16 cade di domenica). Qui di seguito riepiloghiamo le società tenute al versamento, i termini e le modalità di pagamento.

Sono tenute al versamento della tassa tutte le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), comprese quelle in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame:

  • le società di capitali già dichiarate fallite;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva.

L’importo da pagare si differenzia in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1°gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento:

  • se il capitale sociale o il fondo di dotazione é pari o inferiore a € 516.456,90 é dovuta una tassa annuale di € 309,87;
  • se il capitale sociale o il fondo di dotazione é superiore a € 516.456,90 é dovuta una tassa annuale di € 516,46.

Le modalità di versamento sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno successivo al primo. Il primo pagamento va effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. Dal secondo anno in poi la tassa annuale va pagata tramite modello F24, inserendo il codice tributo 7085 “Tassa annuale vidimazione libri sociali” e indicando l’anno corrispondente (2014 per il versamento del 17 marzo).

Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, vi sono dei dubbi sulla corretta sanzione da applicare.  Il primo filone di pensiero é che, ai sensi dell’art. 9 del DPR 641/72, si debba applicare una sanzione generica che va dal 100% al 200% della tassa medesima e, comunque, non inferiore a € 103,29. Un secondo orientamento ritiene invece che vada applicata la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 per l’omesso o  tardivo versamento di un tributo. In mancanza di una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, il consiglio é quello di adottare sempre la soluzione più prudenziale, che é quella prevista dall’art. 9 del DPR 641/72.

Qualora il contribuente intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, che comporterà una riduzione della sanzione differente a seconda dell’orientamento preso:

  • nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione di 1/10 del minimo e quindi il 10% nella prima ipotesi (DPR 641/72) e di 1/10 del 30% e quindi il 3% nella seconda ipotesi (D.Lgs. 471/97);
  • nel caso di pagamento oltre i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza, si applicherà la sanzione di 1/8 del minimo e quindi il 12,5% nella prima ipotesi (DPR 641/72) e di 1/8 del 30% e quindi il 3,75% nella seconda ipotesi (D.Lgs. 471/97).

Si precisa che, qualora si adotti il secondo orientamento previsto dal DPR 471/97, é possibile ricorrere al ravvedimento sprint (di cui all’art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011).

A prescindere dal tipo di ravvedimento, il versamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori dell’1% con le seguenti modalità:

  • la tassa annuale maggiorata degli interessi tramite modello F24, indicando il codice tributo 7085, l’anno di riferimento 2014, rigorosamente in due righi separati;
  • la sanzione tramite modello F23 indicando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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