Comunicazione beni ai soci: cambiano i termini di presentazione

Non è una proroga! Si tratta di un vero e proprio cambiamento dei termini di presentazione. Di cosa stiamo parlando? Della comunicazione dei beni ai soci che si sarebbe dovuta inviare entro il prossimo 30 aprile.

L’Agenzia delle Entrate accogliendo le richieste delle associazioni di categoria e degli operatori di settore, con il provvedimento n. 54581 del 16 aprile 2014 ha di fatto fissato un vero e proprio nuovo termine di trasmissione per la comunicazione dei beni ai soci.

Il provvedimento direttoriale sposta infatti il termine per la comunicazione dei dati in oggetto al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, confermando così le prime indiscrezioni che vedevano la scadenza del nuovo adempimento alla fine di ottobre (cosa peraltro più logica rispetto alla scadenza precedentemente fissata).

Solo così infatti si potrà comprendere se la comunicazione dei beni ai soci è dovuta o meno, non solo dai soci e dai familiari dell’imprenditore, ma anche dalla stessa ditta/società che concede i beni in godimento.

Ricordiamo infatti che sono tenuti a presentare la comunicazione coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, che hanno ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro da soci o familiari dell’imprenditore.

Sono altresì tenuti a presentare la comunicazione coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, i quali devono comunicare i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nel caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore del diritto di godimento, con riferimento all’anno d’imposta precedente.

Sono dunque oggetto di comunicazione le informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e i finanziamenti d’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari.

Sono invece esclusi dalla comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit, i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale, i beni di società o di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali, gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci e i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, intervenendo sui precedenti provvedimenti del 2 agosto 2013 (n. 94902 e n. 94904), con i quali erano state stabilite le regole sulle comunicazioni, modifica a regime la scadenza di presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci. La nuova scadenza sarà dunque valida anche per i periodi d’imposta futuri al 2013.

Le motivazioni alla base del cambiamento sono quelle di prevedere una tempistica successiva alla fase dichiarativa annuale dei redditi al fine di utilizzare al meglio gli elementi che hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso per i soci beneficiari e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti dall’impresa.

La scelta tiene conto anche dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione in un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e dichiarativo.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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