Ecco le istruzioni per presentare la domanda per il 5 per mille

Sei un consulente e tra i tuoi clienti hai un’associazione sportiva dilettantistica o un ente del volontariato che possono beneficiare del 5 per mille? Sappi che hai tempo fino al 7 maggio per presentare la domanda.

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 147 del 27 dicembre 2013) ha previsto anche per l’esercizio finanziario 2014 la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle associazioni di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Quali sono gli enti che possono beneficiare del contributo?

Gli enti che possono beneficiare del contributo sono tutti gli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni riconosciute, gli enti che si occupano di ricerca scientifica e universitaria, gli enti della ricerca sanitaria, gli enti che sostengono le attività sociali, e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme stesse sono state stabilite dal DPCM 30 maggio 2012.

Le procedure di iscrizione sono attive dal 21 marzo 2014. I ritardatari possono comunque inviare la documentazione entro la data del 30 settembre 2014 versando la sanzione di 258 euro.

Come inviare la domanda?

La domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari come professionisti, associazioni di categoria, caf etc… Non saranno infatti accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Entro quale data inviare la domanda?

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 7 maggio 2014. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta ricezione della domanda con il riepilogo dei dati.

Anche coloro che hanno già presentato la domanda per gli anni dal 2006 al 2013, se vogliono accedere al beneficio del 5 per mille di quest’anno, devono nuovamente effettuare la richiesta on line.

Cosa bisogna fare dopo?

Qualora emergano degli errori negli elenchi che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà nel proprio sito internet, i legali rappresentanti degli enti interessati, entro il 20 maggio 2014, dovranno rivolgersi alla Direzione Regionale dell’Agenzia per richiedere la correzione dei dati.

Entro la data del 30 giugno 2014, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco dovranno, a pena di decadenza, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Permane l’obbligo, anche per il 2014, di redigere un apposito rendiconto separato, corredato da una relazione illustrativa, nel quale gli enti e le associazioni che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. L’obbligo di rendicontazione dovrà essere effettuato entro un anno dalla ricezione del contributo.

Riepilogo scadenze

Scadenze 5 per mille

(fonte dell’immagine sito Agenzia delle Entrate)

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com