Mancato deposito del bilancio: fattispecie e conseguenze

Quali sono le conseguenze nel caso in cui non si provveda al deposito di un bilancio approvato dall’assemblea? Cosa comporta la mancata redazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo da cui origina la mancata convocazione dell’assemblea finalizzata all’approvazione? Quali sono gli effetti della mancata approvazione del bilancio da parte dei soci e come possono (se possono) rimediare gli amministratori nei confronti del Registro imprese?

Con l’approvazione dell’assemblea il bilancio di esercizio deve essere presentato in via telematica entro 30 giorni al Registro delle imprese insieme al verbale (art. 2435, comma 1 del c.c.), alla relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), e all’eventuale relazione dei sindaci e dei revisori (art. 2429 c.c.).

Si possono però verificare alcune situazioni patologiche, che approfondiamo qui di seguito, dando risposta alle tre domande sopra enunciate.

Il primo caso oggetto di esame è quello in cui il progetto di bilancio viene redatto dagli amministratori che provvedono alla convocazione dell’assemblea, la quale approva il documento. A fronte di tale approvazione, tuttavia, l’organo amministrativo non provvede per colpa (ad es. dimenticanza), o dolo (specifica volontà) al deposito del bilancio presso il Registro delle imprese.

Le sanzioni pecuniarie colpiscono chiunque sia tenuto dalla legge agli adempimenti previsti a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio” (amministratori, liquidatori e sindaci) e prevedono nel caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, per ciascun membro del Consiglio di amministrazione, a prescindere dalle deleghe attribuite, (e se presenti per ciascun sindaco) il pagamento:

  • da 45,78 a 458,67 euro nel caso di differimenti non superiori ai 30 giorni rispetto ai termini statuiti;
  • da 137,33 a 1.376 euro nel caso di ritardi superiori.

I responsabili possono avvalersi dell’istituto dell’oblazione che prevede la riduzione della sanzione da un minimo di 91,56 euro ad un massimo di 274,66 euro versando i relativi importi entro il 60° giorno successivo alla contestazione.

È il caso di precisare che:

  1. la fattispecie in esame riguarda sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato e quelli intermedi di liquidazione. Il bilancio finale di liquidazione non rientra nella fattispecie in quanto l’art. 2492 c.c., non prevede uno specifico termine per il deposito;
  2. la sanzione indicata sarà comminata dal Registro imprese anche nei casi di mancata presentazione della relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), della relazione dei sindaci ed eventualmente del soggetto delegato alla revisione legale dei conti (art. 2429 c.c.), del verbale di approvazione dell’assemblea o del Consiglio di sorveglianza (art. 2435 c.c.), dell’elenco soci, se dovuto, con l’indicazione delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni (art. 2435 c.c.).

Tra i propri doveri, passando al secondo caso oggetto di studio, gli amministratori sono tenuti alla redazione del bilancio d’esercizio che deve essere sottoposto (se previsto) all’organo di controllo, e approvato dall’assemblea.

La mancata predisposizione del progetto di bilancio non consente di convocare l’assemblea per provvedere all’approvazione di un documento di fatto inesistente. Tale situazione viene contemplata dall’art.  2631 c.c., che sanziona in via amministrativa al comma 1: “Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti …” punendoli “… con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni.”

Va sottolineato che il codice non prevede specifiche sanzioni per l’omessa predisposizione del progetto di bilancio, omissione che, di fatto non determina conseguenze per gli amministratori né sul piano amministrativo né, tantomeno, sul piano penale. Ciò non esclude che ci possano essere specifici responsabilità per danni nei riguardi della società, dei soci e dei terzi, che dovranno comunque essere dimostrati, non operando la responsabilità in modo automatico.

La mancata predisposizione del progetto non consente, quindi, agli amministratori di convocare l’assemblea per l’approvazione di un documento di fatto inesistente. Da qui sorge la responsabilità ex art. 2631, comma 1.

I sindaci, al fine di sottrarsi alle responsabilità derivanti dalla mancata convocazione dell’assemblea, possono provvedere comunque alla convocazione ponendo all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio. Così operando, i sindaci oltre ad evitare le sanzioni previste dall’art. 2631 del c.c., potranno portare all’attenzione dell’assemblea la mancata predisposizione del documento contabile e, posto che non sarà possibile depositare alcunché per via dell’inesistenza del documento, l’assemblea potrà assumere tutte le iniziative del caso compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

Rispetto ai termini da rispettare per la convocazione dell’assemblea a cura dei sindaci, è il caso di precisare che si potrà ragionevolmente ritenere, in assenza di un termine di legge, che i 30 giorni per gli organi di controllo decorrano dal momento in cui dovevano, ma non sono stati assolti, gli obblighi degli amministratori.

La terza situazione in cui il “bilancio”, corredato dalle relazioni degli amministratori, dei sindaci e dal verbale di approvazione dell’assemblea non viene depositato al Registro delle imprese è quella in cui il rendiconto non sia stato approvato dalla assemblea dei soci. La fattispecie può verificarsi in una delle seguenti situazioni:

  1. La prima ipotesi si verifica quando in una Srl non si raggiungano in prima o seconda  convocazione i quorum costitutivi o deliberativi previsti nell’atto costitutivo per l’approvazione del bilancio. Tale possibilità si verifica meno frequentemente nelle Spa per via dell’2369, terzo comma, che prevede in seconda convocazione la possibilità per l’assemblea di deliberare qualunque sia la parte di capitale rappresentata;
  2. Il secondo caso riguarda il voto contrario all’approvazione del bilancio da parte dei soci di maggioranza (politiche di bilancio non condivise, poste contabili ritenute non corrette, ecc.);
  3. Altro caso frequente è la struttura societaria divisa esattamente a metà che impedisce, in caso di dissidi tra i soci, l’approvazione del bilancio, posto che una metà vota per l’approvazione del bilancio e l’altra metà si esprime in senso contrario.

Secondo la giurisprudenza, in caso di mancata approvazione del bilancio d’esercizio, agli amministratori non è possibile comminare alcuna sanzione, posto che l’obbligo di pubblicazione riguarda il bilancio regolarmente approvato e conseguentemente non può prevedersi alcuna sanzione all’organo amministrativo che omette di pubblicare un documento inesistente rispetto al quale non ha concorso all’approvazione.

La dottrina discute anche della possibilità di depositare un bilancio d’esercizio non approvato dando luogo a due diverse correnti di pensiero:

  1. La prima, maggioritaria e adottata dalla maggior parte dei registri delle imprese, ritiene, in ragione del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare, che non sia possibile per gli amministratori  presentare progetti di bilancio non approvati dall’assemblea. Autorevole dottrina afferma che  “le informazioni contenute in un bilancio non approvato non potrebbero svolgere alcuna utile funzione informativa per i terzi, vanificando così la stessa ratio della pubblicazione di quel documento prescritta dalla legge.”
  2. Altri sostengono la possibilità di depositare il progetto di bilancio, unitamente al verbale di assemblea in cui sono riportate le motivazioni della mancata approvazione, ritenendo tale documento portatore nei confronti di terzi di un quadro informativo, anche se parziale ed incompleto, che invece un “vuoto documentale” non potrebbe mai fornire.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN