Modello 730/2014: domande & risposte

Si è ufficialmente aperta la stagione della dichiarazione dei redditi con l’appuntamento presso i CAF e i professionisti incaricati dai contribuenti di elaborare il modello 730. Anche quest’anno le novità non mancano. In questo articolo rispondiamo ad alcuni dei quesiti ritenuti più interessanti.

D. Sono un lavoratore dipendente e negli ultimi anni non mi è stato possibile presentare il modello 730 per ottenere il rimborso in quanto, stando a quello che mi riferisce il datore di lavoro, il monte delle ritenute non è sufficientemente capiente per garantire il rimborso spettante. Posso avvalermi della disciplina prevista per la presentazione del modello 730 senza sostituto?

R. Riportiamo le istruzione al modello 730,  paragrafo 3:

Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “modello 730 dipendenti senza sostituto”.

A parere di chi scrive la locuzione “un sostituto d’imposta che non possa effettuare il conguaglio” comprende sia i datori di lavoro privati che non rivestono la qualità di sostituto d’imposta (per esempio la persona fisica che assume un collaboratore domestico) sia tutti quei casi in cui, pur in presenza di un datore – sostituto d’imposta, quest’ultimo non si trovi nella possibilità di effettuare il conguaglio a credito in favore del dipendente-contribuente.

Si auspica un orientamento interpretativo da parte dell’agenzia delle Entrate in occasione della consueta circolare sull’assistenza fiscale.

 

D. Dalla dichiarazione del modello 730/2014 emerge un credito superiore a € 4.000. Il quadro F (eccedenza dichiarazioni precedenti) non risulta compilato, mentre risulta compilato il quadro dei familiari a carico con l’indicazione del coniuge che risulta non fiscalmente a carico. Da chi verrà operato il rimborso?

R. Il rimborso verrà operato regolarmente dal sostituto d’imposta in quanto, nel caso in questione, sebbene sia stato compilato il quadro dei familiari a carico, non risulta la fruizione delle detrazioni d’imposta. Al riguardo, infatti, i campi sotto controllo sono quelli relativi ai righi 21, 22, 23 e 24 del prospetto di liquidazione del modello 730/2014, oltre ai campi relativi all’indicazione delle eccedenze derivanti dagli anni precedenti.

 

D. Dal modello 730/2014 emerge un credito. È possibile tenere il credito interamente a disposizione (come previsto per il modello UNICO) per il pagamento in compensazione di altri tributi (per es. IMU, TASI, ecc)?

R. La Legge di Stabilità (Art. 1, comma 67, lett. 4-bis L. n. 147/2013) ha previsto la possibilità di utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per il pagamento di somme da effettuarsi con modello F24.

Il contribuente dovrà barrare la casella indicata nel quadro I e di conseguenza il sostituto d’imposta non provvederà al rimborso.

 

D. Si chiede di conoscere la natura dei buoni lavori (cd. voucher), la classificazione rispetto all’art. 6 del TUIR e se su dette somme devono essere operate le ritenute. Esistono interpretazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate?

R. Il percettore dei buoni lavoro non deve dichiarare questi compensi nel modello 730/2014 in quanto:

  1. è un compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale;
  2. gli importi dei voucher non concorrono a formare il reddito complessivo del percettore;

Dal momento che tali buoni non costituiscono reddito non devono essere operate ritenute alla fonte di cui al DPR 600/1973. Va evidenziato che si tratta di compensi che non incidono rispetto alla condizione di disoccupazione o inoccupazione del prestatore di lavoro accessorio.

Al riguardo si segnala la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 119/E del 22/11/2010.

 

D. Nell’ambito del bonus mobili, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, è possibile detrarre il televisore?

R. La risposta è negativa. La detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l’acquisto di:

  • mobili;
  • grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Per l’individuazione dei grandi elettrodomestici, la circolare 29/E del 18 settembre 2013 fa esplicito riferimento all’allegato 1B del D.Lgs. 25/7/2005, n. 151. Nel menzionato allegato, il televisore viene classificato tra i beni di consumo.

 

D. Nella realizzazione di interventi di recupero edilizio un contribuente ha effettuato il bonifico parlante indicando gli estremi della norma sul risparmio energetico anziché quelli sul recupero edilizio. Come comportarsi al riguardo: è il caso di replicare il bonifico con i dati corretti oppure è possibile salvare il primo bonifico effettuato?

R. Con riferimento alla risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di affermare, nel caso di un contribuente che aveva effettuato il bonifico ordinario al posto di quello parlante, che il beneficio non potesse essere riconosciuto per via del fatto che i dati dello stesso non confluivano nel flusso delle comunicazioni indirizzate dalla banca all’Agenzia e, soprattutto, per la circostanza che sul bonifico ordinario non veniva applicata la ritenuta d’acconto del 4%. Nel caso prospettato, le esigenze informative sono rispettate, poiché le informazioni sono state inviate e la ritenuta del 4% è stata operata. È possibile dedurre, a parere personale, che si tratti di un refuso, un errore meramente formale, tale da non compromettere la legittimità della detrazione. Va aggiunto che talune fattispecie di intervento sono riconducibili sia nell’ambito del recupero edilizio, che in quello sul risparmio energetico, e, in una logica di tutela dell’affidamento del contribuente, una eventuale posizione rigoristica dell’Agenzia non appare condivisibile.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN