Registrare un contratto di locazione senza allegare il contratto sottoscritto? Da oggi si può!

Vediamo come, presentandosi direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, si può registrare un contratto di locazione con il nuovo modello RLI, anche senza le copie del contratto firmato dalle parti.

Dal primo aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha sostituito il Modello 69 con il nuovo Modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) per la registrazione dei contratti di locazione e per le eventuali annualità successive, proroghe, cessioni e risoluzioni.

Ai fini della registrazione cartacea, quindi, è necessario presentarsi allo sportello dell’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti debitamente compilati:

  • Il Modello RLI compilato e firmato dal Soggetto Richiedente (locatore o conduttore o intermediario) e dall’eventuale Soggetto Delegante.
  • Il Modello F23 (o F24 Elide) già liquidato con l’imposta di registro, oppure i dati IBAN con i quali il contribuente verserà l’imposta direttamente dallo sportello.
  • Le copie del contratto, debitamente bollate e firmate, sono facoltative in presenza simultanea dei seguenti requisiti: tipologia di contratto di tipo abitativo o abitativo agevolato; contratto non soggetto ad IVA; massimo 3 locatori e massimo 3 conduttori presenti; massimo 4 immobili indicati di cui un’abitazione principale e 3 pertinenze; rendita catastale riportata nel testo; tipologia d’immobile di tipo urbano; assenza di altri allegati (mappe, planimetrie, disegni, ecc..).
  • In caso di opzione della cedolare secca è sufficiente presentare il solo modello RLI. Si ricorda che il Modello RLI serve sia per esercitare, sia per revocare l’opzione da parte del locatore.

Quindi, se il contratto prevede la presenza di un soggetto IVA o di un numero di locatori/conduttori superiori a 3 o più di 3 pertinenze o ci sono allegati, è necessario presentare alla registrazione anche le copie del contratto debitamente firmate dalle parti e bollate (si ricorda che il bollo deve portare una data coincidente o antecedente la data di stipula, altrimenti l’Agenzia applicherà una sanzione dal 100% al 500%), altrimenti è facoltativo.

È opinione dello scrivente, tuttavia, che allegare il testo sia comunque una buona abitudine da non trascurare al fine di una chiarezza di intenti e di un completo iter di registrazione.

Giacomo Forato – Centro Studi CGN