Dai rifiuti passando per il SISTRI

Il 1° maggio 2014 è entrato in vigore l’obbligo di adesione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Riepiloghiamo quali sono i soggetti interessati, quali sono gli obblighi contributivi e le modalità di adempimento.

L’obbligo di adesione al SISTRI è scattato a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Soggetti interessati

  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006;
  • Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 c.c., comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano operazioni di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006;
  • Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania;
  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di 10 dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritte alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006.

Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Oneri contributivi anno 2014

I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Una volta effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

Iscrizioni e/o modifiche

Tali obblighi di comunicazione al SISTRI sono assolti esclusivamente  per  mezzo  dei  canali  di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del decreto (quindi dal 15 maggio 2014)  le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di  conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante  le  applicazioni disponibili sul portale SISTRI.

Giorgia Martin – Centro Studi CGN