Ravvedimento operoso per imposta di registro nei contratti di locazione

Ecco come sanare un ritardo di versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è un istituto con il quale il contribuente può sanare spontaneamente una violazione tributaria formale e/o sostanziale, purché per la stessa violazione l’Amministrazione Finanziaria non abbia già avviato un’attività di controllo.

Nel caso di registrazione di un contratto di locazione, il contribuente ha tempo 30 giorni dalla data di stipula per liquidare l’imposta di registro senza incorrere in sanzioni (ed interessi). Trascorsi i 30 giorni, il contribuente può sanare spontaneamente la sua posizione, versando l’imposta tramite l’istituto del ravvedimento operoso, cioè entro un anno dalla scadenza.

L’omissione da parte del contribuente può essere di natura diversa: omessa registrazione dell’atto, omesso versamento dell’imposta, insufficiente versamento dell’imposta.

L’omessa registrazione dell’atto viene sanata con il versamento dell’imposta di registro, maggiorata delle sanzioni ridotte e degli interessi legali, e successivamente chiedendo la registrazione dell’atto stesso.

L’omesso versamento dell’imposta (ad esempio l’imposta dovuta per le annualità successive) si sana con il versamento del tributo maggiorato di sanzione ridotta e interessi legali. Eventualmente con la presentazione della ricevuta di avvenuta liquidazione, in caso di ulteriore verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’insufficiente versamento dell’impposta si sana presentando una dichiarazione di integrazione all’ufficio competente. Lo stesso ufficio notifica al contribuente apposito avviso di liquidazione.

La violazione relativa all’omessa registrazione del contratto di locazione può essere regolarizzata:

  • entro 90 giorni con versamento dell’imposta, della sanzione ridotta del 12% e degli interessi legali (dal 01/01/2014 al 1%);
  • entro un anno con versamento dell’imposta, della sanzione ridotta del 15% e degli interessi legali (dal 01/01/2014 al 1%).

La violazione relativa all’omesso versamento dell’imposta di registro si regolarizza:

  • entro il 30° giorno dalla scadenza con versamento dell’imposta, della sanzione ridotta del 3% e degli interessi legali (dal 01/01/2014 al 1%);
  • entro un anno dalla scadenza con versamento dell’imposta, della sanzione ridotta del 3,75% e degli interessi legali (dal 01/01/2014 al 1%).

Da quest’anno e fino al 31/12/2014 è possibile versare l’imposta oltre che con il servizio telematico anche con il nuovo modello F24 Elide che andrà a sostituire il modello F23.

Giacomo Forato – Centro Studi CGN