Detassazione 2014 su premi di produttività

Anche per il 2014 è stata prorogata l’agevolazione fiscale connessa all’incremento della produttività del lavoro, incentivo introdotto per la prima volta nell’anno 2008. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 98 del 29 aprile 1014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 relativo alle regole applicative della misura valevole per il 2014. Vediamo in dettaglio le caratteristiche dell’incentivo, considerando che per molti aspetti non vi sono elementi di discontinuità rispetto all’anno 2013.

  • Reddito di riferimento e misura dell’agevolazione: sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% le somme erogate a titolo di premio di produttività in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che per l’anno 2013 non hanno conseguito un reddito superiore ad euro 40.000. Potranno di conseguenza applicare l’imposta sostitutiva senza quindi far partecipare i premi al reddito complessivo. Si ricorda che la tassazione al 10% sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali. L’ammontare massimo detassabile per ogni singolo lavoratore dipendente è di euro 3.000.
  • Somme agevolabili: l’imposta sostitutiva si applica alle voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello, espressamente riferite ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione oppure, in alternativa, erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento:
    • orari di lavoro: modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, in senso maggiormente flessibile, che consentano un migliore utilizzo degli impianti per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione mensile;
    • flessibilità ferie: introduzione di una programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane;
    • nuove tecnologie: introduzione di misure che rendano compatibile la tutela dei diritti dei lavoratori e l’utilizzo di nuove tecnologie, per facilitarne l’utilizzo;
    • fungibilità mansioni: individuazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
  • Adempimenti del sostituto di imposta: il datore di lavoro deve depositare presso la competente Direzione territoriale del lavoro il contratto/accordo di produttività entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso ed una autodichiarazione di conformità dello stesso all’art.3 co.1 Decreto Presidente Consiglio Ministri 22 gennaio 2013. Si fa presente che le aziende in regola con gli adempimenti previsti dalle regole vigenti per il periodo 01.01.2013-31.12.2013 non devono effettuare i sueposti depositi se applicano senza modifica l’accordo già depositato, in relazione al quale è già stata resa la dichiarazione di conformità. Stessa esenzione vale per i sostituti di imposta che abbiano già depositato in precedenza e a qualsiasi titolo sia l’accordo che l’autodichiarazione.
  • Adempimenti del lavoratore dipendente: il datore di lavoro applica l’agevolazione al proprio lavoratore dipendente in modo automatico, senza che lo stesso ne debba fare esplicita richiesta. In ogni caso lo stesso lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro l’insussistenza del diritto ad avvalersi del beneficio nelle ipotesi in cui:
    • nel corso del 2013 ha conseguito redditi di lavoro dipendente, anche con diversi datori di lavoro, superiori al limite di euro 40.000;
    • nel corso del 2014 ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo quindi somme assoggettate ad imposta sostitutiva che superano il limite di euro 3.000.

È bene sottolineare che l’imposta sostitutiva, se non applicata dal sostituto di imposta, può essere richiesta dal lavoratore dipendente nella propria dichiarazione dei redditi, sempreché ricorrano i presupposti di reddito e di somme agevolabili.

  • Rinuncia al beneficio: con richiesta scritta il lavoratore dipendente può rinunciare espressamente al regime agevolato, optando quindi per la tassazione ordinaria (per esempio in caso di maggiore convenienza di quest’ultima). Allo stesso modo, sempre nella propria dichiarazione dei redditi, il lavoratore può assoggettare a tassazione ordinaria le somme agevolate.

Fabrizio Tortelotti