Entro il 31 ottobre comunicazione PEC (antiriciclaggio)

In arrivo un nuovo adempimento per i professionisti interessati dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007): l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate.

Commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e tutte le altre categorie interessate dalla normativa antiriciclaggio dovranno comunicare la propria PEC all’Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel o Fisconline, secondo quanto specificato nel DPR n. 322 del 22 luglio 1998 e nel decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Il nuovo adempimento è stato emanato con il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza n. 105953/2014 dell’8 agosto 2014 che reca nuove disposizioni in tema di attuazione relative alla rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

In particolare, l’articolo 9 della Legge n. 97 del 6 agosto 2013 (legge comunitaria) nel modificare il D.L 167/1990 aveva previsto che, in deroga ad ogni altra vigente disposizione normativa, ai soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro, agli iscritti all’ordine dei notai e degli avvocati, e agli altri soggetti di cui  agli articoli 11,12,13 e 14 del D.Lgs 231/2007 possano essere richieste informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi e che le relative modalità sarebbero state fissate con un apposito provvedimento (che proprio lo scorso 8 agosto ha visto la luce).

È da sottolineare come sia le richieste di informazioni, sia le risposte dovranno necessariamente essere effettuate utilizzando la posta elettronica certificata, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo transitorio (prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

Le informazioni richieste, dovranno essere inviate dai professionisti, entro 15 giorni,  tramite posta elettronica certificata come documenti non modificabili in formato PDF, JPG, GIF e TIFF all’Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Finanziari (UCIFI) o al Reparto Speciale della Guardia di Finanza.

Al ricevimento delle informazioni, l’Agenzia delle Entrate attesterà la validità della risposta con una  comunicazione inviata attraverso la PEC. Nel caso in cui la risposta non sia valida o non venga accettata, i professionisti dovranno riprodurre la documentazione entro 5 giorni dal ricevimento del relativo messaggio di non accettazione.

Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica sia che si tratti di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata, e le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

Per questo motivo, entro il 31 ottobre, tutti i potenziali soggetti destinatari delle richieste devono preventivamente comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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