La permuta, questa sconosciuta!

La permuta è un contratto di scambio, come la vendita, ma a differenza di quest’ultima, in cui un bene o un diritto vengono scambiati a fronte di un corrispettivo in denaro, nella permuta la cosa e/o il diritto viene scambiata/o con un’altra cosa e/o un altro diritto, senza alcun corrispettivo in denaro. Pertanto, se nella permuta non vi è alcun esborso, quali sono gli elementi a cui va posta particolare attenzione?

Definizione

La permuta è un contratto tipico cioè espressamente previsto e disciplinato dal codice civile agli articoli dal 1552 al 1555.

La nozione è contenuta nell’articolo 1552 del codice civile laddove il legislatore afferma che “la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà delle cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”.

L’accordo tra le parti

Perché il contratto di permuta si perfezioni è necessario e sufficiente il consenso delle parti nelle forme previste dalla legge (per tale ragione la permuta è un contratto consensuale ad effetti reali) e non anche la consegna del bene compravenduto.

Il momento in cui il contratto di permuta si perfeziona è importante perché esso indica la data a partire dalla quale le parti che intervengono in una permuta acquistano i diritti e assumono i doveri sul bene/diritto permutato.

Ad esempio, se il bene permutato perisce per caso fortuito (quindi non per responsabilità della parte che dà in permuta) prima della sua consegna, la conseguenza negativa di tale evento è a carico della parte che avrebbe dovuto ricevere il bene in permuta.

La causa

La causa indica lo scopo cioè la funzione oggettiva perseguita dall’accordo tra le parti. La causa non va confusa con i motivi del contratto ossia le ragioni soggettive ed ulteriori, rispetto a quanto definito nell’accordo, perseguite dai contraenti.

Nel contratto di permuta la causa va individuata nella funzione di trasferimento della proprietà di un bene/diritto da un soggetto ad un altro mediante lo scambio di un bene/diritto contro un altro bene/diritto.

Ma quali possono essere i motivi di un contratto di permuta? A titolo di esemplificazione, un soggetto imprenditore può voler sostituire un bene oggetto di produzione/vendita (ad esempio porte interne) con uno di cui necessita per la propria attività imprenditoriale (ad esempio vernici e stucchi).

Oltre che necessariamente presente, la causa deve essere lecita cioè non contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. L’illiceità della causa determina la nullità del contratto (art. 1418, comma 2, cod. civ.).

Tornando al nostro esempio sul contratto di permuta, se le parti, pur adottando uno schema contrattuale lecito (quello della permuta), perseguono, con tale contratto, una causa illecita perché si prefiggono lo scambio, ad esempio, di porte interne con sostanze stupefacenti, tale contratto è da ritenersi nullo.

Roberto Stella – Centro Studi CGN