Permuta: quale oggetto e quale forma?

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro. In questo articolo chiariamo qual è l’oggetto del contratto e la sua forma.

L’oggetto

Sebbene il legislatore non abbia fornito una definizione di oggetto del contratto di permuta, esso va individuato, così come chiarito dalla giurisprudenza, con i beni e/o diritti che vengono scambiati.

Possono essere oggetto di permuta solo i beni/diritti che sono in commercio. Non possono pertanto, a titolo di esempio, essere permutati i beni demaniali.

Inoltre, oggetto di un contratto di permuta può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto. Per fare un esempio, non può essere permutata la proprietà di un’autovettura da parte di un soggetto che la detiene in noleggio.

La norma stabilisce, a pena di nullità del contratto, che l’oggetto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile.

La possibilità va intesa in senso sia materiale (l’oggetto deve esistere in natura), sia giuridico (l’oggetto deve poter essere oggetto di rapporti giuridici). Nel nostro esempio di permuta, sarà nullo il contratto nel quale l’imprenditore stipulerà di permutare porte interne con l’affetto che una persona prova verso il proprio gatto.

L’oggetto è determinato se nel contratto si descrive specificamente la prestazione o il bene. L’oggetto è determinabile se per poterlo individuare le parti devono porre in essere un’ulteriore attività (non automatica) al fine di individuare l’oggetto. Sempre in relazione al nostro esempio, sarà nullo il contratto di permuta nel quale l’imprenditore stipulerà di permutare porte interne con beni a sorpresa di sua necessità, di cui non si specifica alcun ulteriore elemento.

Tra i diritti che possono formare oggetto di permuta vanno annoverati tutti quelli che possono essere oggetto di vendita. Rientrano pertanto tra essi, ad esempio, i diritti reali di godimento cioè i diritti che conferiscono un potere assoluto e immediato su una cosa, quali la proprietà, l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, il diritto di superficie, la servitù, l’enfiteusi.

È ammessa la permuta di un bene esistente con un bene futuro, intendendosi per futuri, non solo quei beni non ancora esistenti in natura, ma anche quelli che non sono in proprietà di alcuno o che sono frutto di attività umana non ancora posta in essere. In tal caso, l’acquisto della proprietà si verifica non appena il bene viene ad esistenza. Se il bene non viene ad esistenza, il contratto di permuta è nullo, salvo il caso che le parti abbiano voluto concludere un contratto aleatorio.

Il contratto con cui una parte dà in permuta all’altra la proprietà di un’area edificabile in cambio di un appartamento che sarà realizzato da quest’ultima, integra gli estremi del contratto di permuta tra un bene presente ed un bene futuro.

È consentita infine la permuta con persona da nominare ovvero la stipula di un contratto di permuta con la riserva di nominare la persona che dovrà acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti da tale contratto.

Un esempio di tale tipologia di permuta può essere quello del contratto con il quale due fratelli, entrambi sposati e senza figli, decidono di permutare tra loro due immobili, l’uno di proprietà del primo e l’altro di proprietà del secondo, con riserva di nominare, dopo la nascita dei rispettivi figli, i soggetti che acquisteranno la proprietà di tali immobili.

La forma

Nel nostro ordinamento vige il principio generale della libertà della forma dei contratti, sicchè, in assenza di specifiche disposizioni di legge, non esistono prescrizioni di forma.

La permuta è un contratto a forma libera. Sussistono delle eccezioni qualora la permuta abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili o mobili registrati (come, ad esempio, le autovetture). In tali casi il contratto va stipulato per iscritto.

Roberto Stella – Centro Studi CGN