No redditometro senza pvc

È illegittimo l’accertamento da redditometro che non sia stato preceduto dalla redazione di un verbale conclusivo della fase istruttoria. È questo quanto stabilito dalla CTP di Reggio Emilia, con la sentenza 460/02/14.

Il caso nasce da un avviso di accertamento fondato sui coefficienti del “vecchio redditometro” in cui l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Reggio Emilia) invitava il contribuente in contraddittorio a verificare la correttezza di alcune informazioni prelevate dall’anagrafe tributaria circa la disponibilità di alcuni beni. Venivano rinvenuti una abitazione principale, tre moto e due autoveicoli. Sulla scorta di questi elementi e dopo due incontri svoltisi rispettivamente a settembre e ottobre 2013, l’Ufficio emetteva l’atto impositivo per l’anno d’imposta 2008, tempestivamente impugnato dal contribuente.

Nel ricorso, quest’ultimo eccepiva, tra i vari motivi, la nullità dell’accertamento per omessa redazione del processo verbale di constatazione, nonché la nullità dell’accertamento per violazione dell’art. 12, ultimo comma, della legge n. 212/2000.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, accogliendo il ricorso del contribuente, ha innanzitutto richiamato l’articolo 24 della Legge n.4/1929 che, sebbene norma datata, dispone che “le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”.  Ha poi rinforzato il concetto citando l’art.33 del DPR 600/73 e l’art.52 del DPR 633/72, che ribadiscono anch’essi tale obbligo. Se si aggiunge che gli articoli 6 e 12 dello Statuto del Contribuente prevedono la partecipazione attiva già nella fase precedente l’emissione di un atto impositivo, il quadro normativo è completo ed è chiaramente volto a consentire al contribuente la partecipazione all’attività di verifica fin dalle sue prime fasi.

Nelle motivazioni il giudice evidenzia che la Corte di Giustizia ha  riconosciuto il diritto al contraddittorio ogni qualvolta l’amministrazione debba emettere un atto lesivo del patrimonio del contribuente e che tale principio è stato confermato dalla Cassazione.

Attualmente è prassi riconoscere il diritto ad avere un verbale conclusivo solo ai contribuenti che subiscono verifiche presso la propria sede. La conclusione della Commissione è che, indipendentemente dalle modalità di espletamento della verifica cui è stato sottoposto, il contribuente può arrivare a conoscenza del contenuto delle contestazioni solo per mezzo del verbale conclusivo. Per tale motivo, anche nelle ipotesi di accertamenti “a tavolino”, l’Agenzia è tenuta all’emissione del verbale, perché si tratta sempre di atti lesivi del patrimonio del contribuente.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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