Tremonti quater: decreto competitività

Il Decreto competitività (art. 18 D.L. 91/2014) introduce una nuova agevolazione volta a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte delle imprese. Denominata “Tremonti quater” in quanto presenta diversi aspetti in comune con le agevolazioni precedenti Tremonti bis e ter (di esse può essere definita come una riedizione), essa permette di ottenere un credito di imposta scaturente dall’acquisto di beni di costo unitario di almeno euro 10.000. Vediamo in dettaglio le caratteristiche dell’incentivo, al fine di meglio comprenderne le modalità di funzionamento.

Soggetti beneficiari: l’agevolazione spetta ai titolari di reddito di impresa di qualsiasi dimensione e di ogni tipologia giuridica, compresi i contribuenti cosiddetti minimi di cui all’art.28 del D.L. 98/11. Aspetto importante da considerare è che non è necessario che l’impresa sia costituita entro il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 91/14: l’art.18 c.2, infatti, dispone che anche le imprese costituite dopo tale data possano beneficiare del vantaggio fiscale in questione.

Periodo agevolabile: i beni devono essere acquisiti in un arco temporale che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

Spese ammesse: l’agevolazione viene riconosciuta su acquisti di beni strumentali nuovi, di valore unitario non inferiore ad euro 10.000 e che siano compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, ossia macchinari e attrezzature che intervengano in maniera meccanica o termica su materiali o processi di produzione. Risultano pertanto esclusi gli immobili e gli investimenti immateriali.

Non è necessario che acquirente e cedente appartengano allo stesso codice attività ivi citato, in quanto potrebbero appartenere anche ad altro codice. Occorre inoltre considerare che i beni acquisiti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Meccanismo operativo: il bonus consiste in un credito di imposta pari al 15% dell’eccedenza dei beni strumentali acquisiti nel periodo agevolato 25 giugno 2014-30 giugno 2015 rispetto alla media dei medesimi acquisti nel quinquennio precedente, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Occorre pertanto considerare il valore complessivo degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta.

Per le imprese che al 25 giugno 2014 hanno un periodo di attività inferiore ai 5 anni il credito spetta con riferimento alla media di tutti gli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti, con uguale facoltà di escludere il valore più alto. Per le imprese costituite invece successivamente al 25 giugno 2014, danno diritto al bonus tutti gli investimenti fatti in ciascuno dei periodi di imposta agevolabili.

Caratteristiche dell’agevolazione: il credito è ripartito in tre quote annuali e può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio del  secondo periodo successivo a quello di realizzazione dell’investimento. La compensazione avviene tramite il modello F24 e la stessa non è soggetta al limite di importo annuale pari ad euro 250.000 (art.1 co. 53 L.244/2007). Il contribuente ha l’obbligo di indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nei periodi di imposta ove viene utilizzato.

Revoca: la dismissione o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa del bene agevolato prima del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato eseguito l’investimento determina la revoca dell’agevolazione. Scatta inoltre la stessa quando il bene è ceduto o solamente trasferito in strutture produttive al di fuori del territorio dello Stato, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato eseguito l’investimento. In caso di revoca il credito di imposta va restituito con apposito versamento da eseguirsi entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si è verificata la decadenza.

Indebito utilizzo del credito: se, in caso di utilizzo del credito e di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene accertata l’indebita fruizione del credito stesso (causa inammissibilità dei costi sostenuti oppure mancato rispetto delle condizioni disposte dalla normativa in vigore) la stessa Amministrazione provvede al recupero di quanto utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.

Contabilizzazione del credito di imposta: il bonus deve essere classificato nella voce A del Conto Economico. In particolare, così come dispone il Documento dell’Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti n.15 del 2003, i crediti di imposta condizionati all’esecuzione di investimenti vanno contabilizzati come contributi in conto impianti, quindi interessanti la voce A5 del Conto Economico, previa imputazione della quota annuale di contributo nel rispetto del principio di competenza. Si ricorda inoltre che il suddetto credito di imposta non è assoggettato a tassazione ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, e non rileva ai fini del quoziente per determinare l’importo deducibile di interessi passivi per i soggetti Irpef (art. 61 del Tuir).

Fabrizio Tortelotti