Imposta di bollo virtuale: ecco il modello ufficiale

A partire dal 1° gennaio 2015 prenderà il via l’imposta di bollo virtuale, con il relativo modello per la trasmissione telematica recentemente approvato dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo di cosa si tratta.

L’art.15 del DPR 642/72 consente, per determinate categorie di atti e documenti, il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale anziché nel classico modo ordinario. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l’anno. L’ufficio del registro competente per territorio procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all’ufficio del registro una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa e, sulla base di tali dati, l’ufficio procede alla liquidazione definitiva ed al riconoscimento degli importi residui a debito o credito.

La Legge di Stabilità ha introdotto delle modifiche all’art.15 del DPR 642/72 prevedendo che la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, da presentare entro il mese di gennaio di ogni anno, debba:

  • indicare, oltre al numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente “distinti per voce di tariffa”, anche “gli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta”;
  • essere “redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 146313 del 14 novembre 2014 ha dato definitivamente attuazione a questa nuova norma predisponendo definitivamente il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Il modello si compone di un frontespizio e di 4 quadri:

  • nel frontespizio sono contenuti l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati generali, i dati del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione e la sezione riservata all’impegno alla presentazione in via telematica da parte dell’intermediario;
  • nel quadro A vanno indicati gli “atti e documenti soggetti a imposta fissa” per i quali è possibile pagare in modo virtuale;
  • nel quadro B vanno inseriti gli “atti e documenti soggetti a imposta proporzionale” per i quali è possibile pagare in modo virtuale;
  • nel quadro C si riportano i versamenti effettuati relativi alla liquidazione provvisoria per l’anno di riferimento della dichiarazione;
  • nel quadro D, infine, emerge il “riepilogo imposta da dichiarazione” che è un riepilogo di quanto dichiarato dal contribuente.

L’obbligo di utilizzo di tale modello partirà dal 1° gennaio 2015 e la presentazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’agenzia:

  • direttamente dal dichiarante, qualora sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
  • tramite gli intermediari abilitati, ovvero professionisti e Caf.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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