INAIL: nuova scadenza per l’invio delle denunce retributive

Le aziende devono inviare all’INAIL le denunce retributive annuali entro il 28 febbraio, mentre rimane fermo al 16 febbraio il termine per pagare i premi di assicurazione.

Determina Pres. INAIL n. 330 del 5/11/2014

Con la determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, l’INAIL fissa al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione delle denunce retributive annuali di cui all’art. 28, comma 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, fermo restando il termine previsto, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno. Il termine precedente per l’invio della dichiarazione delle retribuzioni annuale era il 16 marzo di ogni anno. Ora si stabilisce un anticipo di 16 giorni.

Denuncia retributiva INAIL: chi deve inviarla

Ogni azienda soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche artigiano senza dipendenti, deve pagare ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione. Il calcolo del premio tiene in considerazione due elementi:
• ammontare delle retribuzioni effettive o convenzionali corrisposte ai dipendenti, soci lavoratori e familiari durante il periodo assicurativo;
• tasso del premio, che traduce in numeri la gravità del rischio della prestazione lavorativa che si svolge.

Perciò le aziende sono tenute a presentare all’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni che hanno corrisposto nell’anno precedente a:
• dipendenti;
• lavoratori assimilati (come soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane);
• collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto).

Le aziende escluse

Sono escluse da questo obbligo le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o che hanno occupato solo apprendisti.

Invio denunce

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata:
• per via telematica (secondo i tracciati record forniti dall’INAIL);
• tramite la procedura guidata Alpi online.

Si rinvia in entrambi i casi al sito INAIL (www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home).

Il modulo cartaceo può essere presentato solo per le denunce retributive di aziende cessate nel corso dell’anno, via PEC, alla sede INAIL competente entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività. Per chi non rispetta l’obbligo di comunicare all’INAIL nei termini previsti l’ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è prevista una sanzione amministrativa.

Nuova scadenza: 28 febbraio

L’azienda deve comunicare all’INAIL i dati retributivi al fine del calcolo del premio ordinario di assicurazione entro la data del 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).

Rimangono invece invariati gli altri appuntamenti:
• 16 febbraio pagamento dei premi di assicurazione, (a rate: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre);
• 20 agosto per i pagamenti dei premi e accessori eseguiti con modello di versamento unificato F24 e F24 EP in scadenza tra il 1° ed il 20 di agosto di ogni anno, senza alcuna maggiorazione.

Alessandra Caparello