Regole e metodi per l’acconto IVA 2014

Dopo gli acconti di novembre e il calcolo del saldo IMU/TASI nel ginepraio delle delibere comunali, l’anno fiscale si conclude con il versamento dell’acconto IVA del prossimo 29 dicembre. I soggetti passivi IVA dovranno procedere a determinare la somma da versare seguendo, anche in base alla convenienza, uno dei seguenti metodi di calcolo: metodo storico, metodo previsionale o metodo analitico.

Con il metodo storico, l’acconto IVA è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

L’importo da considerare per effettuare il calcolo dell’88% è quello risultante dalla dichiarazione Unico 2014 o dalla dichiarazione annuale IVA per il 2013, da controllare con la liquidazione annotata sull’apposito registro:

a)     per i contribuenti mensili al quadro VH, rigo VH 12 (colonna a debito);

b)    per i contribuenti trimestrali al quadro VL, rigo VL38 (IVA dovuta) + l’acconto 2013 risultante dal rigo VH13, (ovvero se ha chiuso il 2013 a credito VH13 – VL36), avendo cura di non considerare gli interessi;

c)     per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Iva

 

Il calcolo con il metodo previsionale prevede la determinazione dell’acconto sulla base di una stima delle operazioni attive e passive fino al 31 dicembre.

In tal caso, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Col metodo previsionale, occorre considerare il dato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili; dal 1° ottobre al 20 dicembre per i  contribuenti trimestrali;
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili; fino al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali;
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili; dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.

È il caso di sottolineare che:

  • non sono dovuti gli interessi dell’1%;
  • l’adeguamento agli studi di settore o ai parametri per il 2013 non incide sulla determinazione dell’ammontare;
  • il versamento non va effettuato se inferiore a euro 103,29;
  • il campo VH 13 del modello IVA 2015 ospiterà l’ammontare del versamento con l’indicazione del metodo adottato;
  • i soggetti che hanno separato le attività (ex art. 36 del DPR 633/1972) devono determinare l’acconto considerando in maniera cumulativa tutte le attività.

In caso di variazione della periodicità dei regimi di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

  • per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale è necessario calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente;
  • per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile, l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre dell’anno precedente.

I casi di esonero dal versamento dell’acconto riguardano i soggetti che non dispongono del dato storico o di quello previsionale, su cui sostanzialmente si basa il calcolo. È il caso dei soggetti che:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali, oppure hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2014;
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per l’anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta;
  • sono esonerati anche i contribuenti “minimi” ed “ex minimi” dal 2014 in regime semplificato, in regime delle nuove iniziative e fuoriusciti dal 2014 dal regime delle nuove iniziative, in regime contabile agevolato e fuoriusciti dal 2014 dal regime contabile agevolato.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali, o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.

Il mancato versamento dell’acconto è sanzionato con la soprattassa del 30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento operoso per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 30 giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente con il codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 1% codice 1991.

Il pagamento può avvenire solo in via telematica attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fisconline, con le avvertenze per gli F24 secondo le nuove regole in vigore dal 1 ottobre 2014.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN