Anno nuovo tasso legale nuovo

A decorrere dalla data del 1° gennaio 2015 il saggio degli interessi legali passa dall’1% allo 0,50% in ragione d’anno. Vediamo quali sono le implicazioni del tasso legale nei rapporti tra fisco e contribuenti.

A stabilirlo è l’articolo 1 del decreto ministeriale dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 che ha modificato la misura del saggio degli interessi legali allo 0,5% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Si tratta di una nuova riduzione dopo che l’anno scorso il MEF aveva portato il tasso di interesse legale all’1% dopo che la manovra finanziaria del governo Monti lo aveva innalzato dall’1,5% al 2,5%.

È utile ricordare che l’interesse legale è quello a cui si fa riferimento quando le parti non convengono tra loro una misura diversa. Il codice civile inoltre stabilisce che gli interessi superiori all’interesse legale, devono essere determinati per iscritto, mentre se manca la forma scritta, gli interessi sono dovuti sulla base del tasso legale approvato dal ministero.

Quali sono le implicazioni del tasso legale nei rapporti tra fisco e contribuenti?

La riduzione del tasso di interesse legale dalla misura dell’1% alla misura dello 0,5% ha diversi effetti fiscali.

Nel caso di ravvedimento operoso ad esempio, i contribuenti che devono sanare delle irregolarità oppure omessi versamenti di imposte a cavallo del 2014 e 2015, devono ricordarsi che fino alla data del 31 dicembre 2014 devono applicare il tasso legale dell’1% e dal 1° gennaio 2015 fino alla data del versamento dovranno applicare il nuovo tasso legale dello 0,5%.

Nel caso degli accertamenti con adesione invece, il nuovo tasso legale dello 0,5% potrà applicarsi solo per gli atti perfezionati dal 2015. La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, n. 28 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (cristallizzando di fatto il tasso legale).

La riduzione del saggio di interesse legale ha ripercussioni, in senso positivo, anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (lo ha reso noto l’INPS con una circolare del 22 dicembre 2014).

Quali altri effetti produce la variazione del tasso legale?

La riduzione del tasso dell’interesse legale ha effetti anche in altri ambiti non prettamente fiscali come per le spese e per il compenso del mandatario, per gli interessi del contratto di mutuo (nei capitali dati a mutuo, il diritto agli interessi si presume nella misura del saggio legale, salvo prova contraria), per gli interessi sulle somme riscosse nel contratto di mandato, per i danni nelle obbligazioni pecuniarie, per gli interessi compensativi sul prezzo, per le anticipazioni all’affittuario, per gli interessi nel contratto di conto corrente, per la prelazione per il credito degli interessi nel pegno di beni mobili, per l’estensione degli effetti dell’iscrizione nell’ipoteca.

Altri effetti della riduzione del saggio di interesse legale si hanno sul calcolo della base imponibile per le rendite, sul calcolo delle pensioni, le donazioni e l’usufrutto.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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