La legge di stabilità conferma la TASI

Tributo che non funziona tributo che resta. La legge di stabilità rinuncia a rivedere le norme sulla fiscalità locale e conferma anche per il 2015 le disposizioni in materia di TASI bloccando i possibili aumenti che la normativa previgente avrebbe potuto consentire.

La legge di stabilità (art. 1 co. 679 L. n. 190/2014) conferma per l’anno 2015 l’applicazione della TASI con tutta la complessità applicativa. L’aliquota di base della TASI è confermata all’1 per mille, con la possibilità in capo ai Comuni di:

  • aumentarla, fino ad un limite massimo pari al 2,5 per mille;
  • ridurla, fino al suo azzeramento.

L’aliquota TASI fissata dal Comune sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili:

  • 10,6 per mille, per la generalità degli immobili;
  • 6 per mille, per l’abitazione principale e relative pertinenze.

Ne consegue l’inapplicabilità del tributo TASI limitatamente agli immobili già assoggettati all’aliquota IMU massima.

Relativamente al periodo d’imposta 2015 viene confermata la possibilità di un aumento ulteriore delle aliquote TASI (c.d. Super TASI) fino allo 0,8 per mille, in deroga ai suddetti limiti, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Anche per il 2015, quindi:

  •  l’aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può quindi aumentare fino all’11,4 per mille;
  •  l’aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l’IMU, può arrivare al 3,3 per mille (2,5 + 0,8).

Con la circ. 29.7.2014 n. 2/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni ai Comuni circa l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, prevista dall’art. 1 co. 677 della L. 147/2013.

Nello specifico, in base a quanto illustrato dal Ministero, possono essere superati (per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e a condizione che siano introdotte delle detrazioni d’imposta) i limiti previsti dalla norma che consistono:

  • nella somma delle aliquote di TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile (“primo limite”), che non può superare l’aliquota massima con ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  • nell’aliquota TASI massima per il 2014, che non può eccedere il 2,5 per mille (“secondo limite”).

Di conseguenza, la maggiorazione va riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille.

In altre parole, il Comune può decidere, alternativamente, di:

  •  utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti;
  •  distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.

Nel primo caso, le ipotesi sono due:

  • se il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI all’11,4 per mille per gli altri immobili e al 6,8 per mille per l’abitazione principale, non potrà fissare un’aliquota TASI ad un livello superiore al 2,5 per mille;
  • se, invece, il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale.

Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il Comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che esso aumenti:

  • dello 0,4 per mille il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;
  • del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.

Il rispetto dei due limiti incrementati, come appena illustrato, dovrà essere verificato in relazione a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.

Il D.L. 66/2014 dispone che, con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengano individuati, sulla base dell’altitudine rilevata dall’ISTAT, i Comuni nel cui territorio i terreni agricoli sono dichiarati esenti (ex lett. h) co. 1 dell’art. 7 del DLgs. 504/92).

Il decreto è stato quindi approvato il 28.11.2014 e distingue i terreni in tre categorie:

  • i terreni agricoli totalmente esenti, ubicati nei Comuni con altitudine superiore a 600 metri;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti se si trovano in Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri (l’esenzione si applica anche ai terreni concessi in comodato oppure in affitto a coltivatori diretti e IAP);
  • tutti i terreni che non rientrano nelle due precedenti categorie e sono assoggettati all’imposta.

Si precisa, inoltre, che sono comunque esenti da IMU, a prescindere dall’ubicazione, i terreni a “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile”.

Il DM di novembre è stato superato dal D.L. n. 4 del 24/1/2015 che ha reintrodotto la vecchia classificazione tra Comuni Montani, parzialmente montani e non montani riservando l’esclusione dall’IMU alle seguenti fattispecie:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani;

L’esenzione si applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Ai terreni agricoli si applica l’aliquota di base dell’IMU fissata al 7,6 per mille (art. 13 co. 6 del DL 201/2011) salvo nei casi in cui i Comuni abbiano deliberato una specifica aliquota per i terreni agricoli.

La nuova classificazione vale per il 2014 con una clausola di salvaguardia: un terreno esente in base alle regole del decreto ministeriale 28 novembre 2014 ma assoggettato a IMU in base alle regole del DL n. 4/2015 non sarà tenuto a versare l’imposta per il 2014. Su tale terreno si applicheranno le nuove regole a decorrere dal periodo d’imposta 2015.

Va segnalato che il DL 185/2014 (pubblicato il 16.12.2014 giorno di scadenza del saldo per il 2014), aveva prorogato al 26.1.2015 il termine per il versamento dell’imposta municipale (IMU), per l’anno 2014, e che il D.L. 24 gennaio 2015 ha ulteriormente prorogato detta scadenza al 10 febbraio 2015.

In relazione al pagamento dell’IMU sui terreni agricoli (sospensiva TAR Lazio) nonché ai contenuti del decreto del 28 novembre scorso (irragionevolezza dei criteri di determinazione delle categorie di cui sopra) si è creata un’incredibile vicenda, che dimostra ancora una volta la necessità di riformare in maniera lucida l’intero comparto della fiscalità locale.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN