Ultime novità per certificazione unica, minimi e forfettari e bonus bebè

Sarà possibile inviare dopo il 9 marzo, senza sanzioni, le certificazioni uniche contenenti solo redditi che non possono essere dichiarati nel modello 730. Inoltre sarà possibile non compilare la sezione relativa ai dati INAIL e non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12 febbraio scorso, in risposta alle numerose richieste provenienti dal mondo professionale.

L’adempimento in scadenza il prossimo il 9 marzo 2015 (poiché l’ordinaria scadenza del 7 marzo quest’anno cade di sabato), riguarda i sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati (es. dottori commercialisti e consulenti del lavoro) che devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche, per permettere all’Agenzia stessa di acquisire i relativi dati in tempo utile per rendere disponibili, entro il 15 aprile 2015, i modelli 730/2015 precompilati. È un adempimento con un pesante carico sanzionatorio in quanto per ogni certificazione omessa, inviata tardivamente o con dati errati, è prevista l’applicazione di una sanzione di Euro 100, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” (ex art. 12 del DLgs. 472/1997) o di avvalersi del ravvedimento operoso.

Dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate, l’apertura concessa punta a garantire l’operazione “dichiarazione precompilata” e, in subordine, a tollerare gli eventuali ritardi legati alla comunicazione dei dati ininfluenti ai fini della suddetta dichiarazione.

Le certificazioni relative a redditi non dichiarabili nel modello 730 potranno, quindi, essere trasmesse senza sanzioni. Il caso più diffuso è senz’altro quello dei compensi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio abituale di arti e professioni e a seguire delle provvigioni legate agli intermediari professionali, delle indennità corrisposte per la cessazione dei contratti di agenzia nonché dei corrispettivi erogati dai condomini per contratti di appalti.

Nel caso in cui il contribuente possegga redditi soggetti a ritenuta che confluiscono nella precompilata e altri redditi che invece non sono dichiarabili nel modello 730, è consentito l’invio separato delle due certificazioni in maniera che i dati dei redditi che confluiranno nella dichiarazione precompilata siano nella disponibilità dell’Agenzia e che i dati reddituali ininfluenti ai fini della precompilata possano essere inviati in un momento successivo.

Nella logica della semplificazione, il comunicato stampa attribuisce valore facoltativo:

  • ai dati contenuti nella sezione INAIL della comunicazione unica;
  • alle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Va segnalato che il comunicato non prevede il termine finale per il completamento delle trasmissioni relative alle certificazioni con redditi fuori dalla dichiarazione precompilata. È consigliabile quindi un atteggiamento prudenziale che prevede l’invio nel più breve tempo possibile.

Nel decreto denominato “Milleproroghe” dovrebbe trovare applicazione ancora per un anno il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile con applicazione di un’imposta sostitutiva al 5%, favorendo così i soggetti che avviano un’attività nel corso del 2015.

La questione è stata sollevata a seguito delle analisi di alcuni dati statistici che evidenziavano una corsa all’apertura della partita IVA con un aumento significativo, del tutto inconsueto per il mese di dicembre rispetto al medesimo mese degli anni precedenti. Ciò è dovuto essenzialmente alla più alta soglia di ricavi e compensi (fino a Euro 30.000) per l’accesso al regime agevolato rivisto al ribasso nel nuovo regime forfettario (fino a Euro 15.000 per alcune categorie economiche).

Per l’anno 2015 si tratta di definire il rapporto tra i due regimi, entrambi in vigore nel 2015, nella logica che il  rimedio contenuto nel decreto Milleproroghe rappresenta solo una soluzione ponte in attesa di rivedere il quadro complessivo delle regole nel regime forfettario.

Si segnala la circolare n. 29 del 10/2/2015 emanata dall’INPS per quanto concerne il regime contributivo agevolato relativo ai contribuenti forfettari. Con tale regime non si applica la c.d. quota fissa e si prevede il versamento dei contributi in acconto e saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, in ragione percentuale rispetto al reddito forfettario prodotto. L’accesso al regime è consentito previa comunicazione telematica entro il 28 febbraio per i soggetti già costituiti al 1/1/2015, oppure con la massima tempestività per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1/1/2015.

Infine è stato firmato, anche se con ritardo rispetto ai trenta giorni previsti dall’entrata in vigore, il decreto di attuazione che rende operativo il bonus bebè introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 125 della L. n. 190/2014).

Il bonus bebè 2015 è stato introdotto al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio. L’importo mensile è pari a  Euro 80,00 (per un ammontare complessivo di Euro 960,00 annui), a decorrere dalla data di nascita o adozione del bambino e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bambino stesso e spetta alle famiglie con una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 25.000 annui. Il bonus bebè aumenta a Euro 160,00 mensili per un ammontare annuo pari a Euro 1.920,00 in caso di ISEE non superiore a Euro 7.000.

Ecco le più interessanti indicazioni operative contenute nel DPCM di prossima pubblicazione:

  • la richiesta per l’ottenimento del bonus andrà effettuata solo per il primo anno. Negli anni successivi sarà sufficiente rinnovare l’ISEE;
  • la domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o adozione senza perdere alcuna mensilità;
  • la domanda inviata dopo i 90 giorni dalla nascita o adozione comporta la decorrenza del bonus dalla presentazione della domanda;
  • in sede di prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno dalla data di entrata in vigore del decreto per evitare di perdere le mensilità;
  • il bonus è legato al bambino: vuol dire che in caso perdita della patria potestà o cambio affidamento saranno i nuovi genitori a godere della restante parte del bonus.

Il DPCM è pronto. A breve verrà pubblicato ed entrerà in vigore, dopodiché l’INPS lo recepirà e formulerà le istruzioni operative con le modalità di fruizione.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN