Riforma catasto: regole e condizioni per i componenti delle commissioni censuarie

Quali sono i requisiti per la nomina, i motivi di incompatibilità e le cause di decadenza dall’incarico di membro delle nuove commissioni censuarie previste dalla riforma del catasto?

In merito ai requisiti per la nomina a membro effettivo e supplente delle commissioni censuarie, l’art. 10 del D. Lgs 198/2014 stabilisce che tali soggetti:

  • devono avere cittadinanza italiana nonché l’esercizio dei diritti civili e politici;
  • non devono riportare condanne per delitti non colposi, contravvenzioni punite con pena detentiva o reati tributari;
  • non devono inoltre risultare sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
  • non devono aver superato 70 anni di età al momento della nomina.

Quanto ai motivi di incompatibilità, l’art. 11 del D. Lgs 198/2014 sancisce, fra l’altro, che non possono ricoprire il ruolo di componenti delle commissioni censuarie:

  • i membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
  • coloro che, in partiti o movimenti politici, ricoprono incarichi direttivi o esecutivi;
  • i prefetti, gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza nonché gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
  • coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e con i Comuni nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico-estimativa;
  • coloro che sono già componenti di altre commissioni censuarie;
  • coloro che, nell’ambito della stessa sezione e rispetto ad un determinato componente, sono coniugi, parenti e affini entro il secondo grado.

Per i componenti delle commissioni censuarie, in base all’art. 12 del D. Lgs 198/2014, sono cause di decadenza dall’incarico:

  • la perdita dei requisiti sopradescritti;
  • l’esistenza di uno dei sopracitati motivi di incompatibilità;
  • l’omissione di assunzione dell’incarico, senza giustificato motivo, entro 30 gg. dalla nomina;
  • la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive, oppure, in qualità di presidenti, l’omissione ripetuta di convocare la commissione per l’esercizio delle proprie funzioni, ostacolando il regolare funzionamento;
  • la perdita dell’idoneità fisica o psichica all’incarico.

L’art. 13 del D. Lgs 198/2014 sancisce la non rinnovabilità dell’incarico (di Presidente e di componente delle commissioni), fissando quest’ultimo in 5 anni. L’attività dei membri dovrà altresì basarsi sull’applicazione della legge, nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte “in base all’obbiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio”, escludendo qualsiasi considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte. L’art. 16 del D. Lgs 198/2014, in ordine ai poteri delle commissioni censuarie, stabilisce che esse potranno, ai fini istruttori, richiedere dati, informazioni e chiarimenti agli uffici dell’Agenzia e ai Comuni.

In ordine al funzionamento delle commissioni, in base agli artt. 17, 18, 19 e 20 del D. Lgs 198/2014, le stesse potranno essere convocate a sezione semplice (ordinariamente) o a sezioni unite (nei casi più complessi); le sedute delle commissioni censuarie sono valide, per la conseguente validità delle relative deliberazioni, in presenza della maggioranza dei componenti; qualora non venga raggiunta tale maggioranza, potranno essere designati i componenti di altre sezioni. Le relative decisioni saranno assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Inoltre, il Presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore Regionale dell’Agenzia, potrà disporre lo scioglimento delle commissioni censuarie locali e il rinnovo della totalità dei relativi membri qualora esse non si riuniscano o non deliberino entro i termini previsti. Ai componenti le commissioni spetta esclusivamente l’eventuale rimborso delle spese per viaggio e soggiorno. E’ attribuito all’Agenzia il compito di eseguire la liquidazione e il relativo pagamento dei rimborsi spettanti ai membri delle commissioni.

Michele Viel – Centro Studi CGN