IMU 2015 non versata? Ecco come rimediare

Il 16 giugno 2015 era in scadenza il primo acconto IMU per l’anno 2015. Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato il relativo versamento oppure lo abbia effettuato in maniera insufficiente a causa di errori di calcolo, ha la possibilità di rimediare all’errore tramite l’istituto del ravvedimento operoso e quindi sanare la propria posizione tributaria. Analizziamo in dettaglio tale possibilità.

Chi deve pagare l’IMU

Per il 2015 l’IMU è dovuta in caso di possesso di immobili che non siano l’abitazione principale, compresa l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. In sostanza i contribuenti sono tenuti a pagare l’IMU sulle seconde case, ma anche sull’abitazione principale (quella in cui risiedono abitualmente e hanno la residenza) se questa rientra tra le categorie catastali degli immobili di pregio o di lusso.

Sono soggetti al pagamento dell’IMU anche negozi, capannoni e terreni (con le dovute eccezioni dettate dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito nella legge 34 del 24 marzo 2015).

Modalità di calcolo e scadenze

Il calcolo dell’acconto in scadenza il 16 giugno 2015 segue le stesse regole dell’anno precedente: alla base imponibile (rendita catastale immobile rivalutata del 5%) si applicano i coefficienti di moltiplicazione (che variano a seconda della categoria del proprio immobile) e poi aliquote e detrazioni. Il contribuente ha potuto versare l’acconto del 16 giugno sulla base delle aliquote adottate nel 2014 (anche quelli residenti nei Comuni che hanno già deliberato le nuove aliquote), per poi procedere al conguaglio con le aliquote da approvare entro la fine di luglio, in sede di saldo in scadenza il 16 dicembre 2015.

Ravvedimento operoso

Per i contribuenti che pagheranno in ritardo, perché hanno omesso totalmente o parzialmente il pagamento dell’imposta alla scadenza stabilita o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione, è possibile versarlo in ritardo, regolarizzando di conseguenza la propria posizione, maggiorando l’importo di sanzioni ed interessi, avvalendosi dell’istituto agevolato del ravvedimento operoso (lettera a-bis) contenuta nell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/97.

Lo stesso permette al contribuente di rimediare spontaneamente, entro le scadenze sotto riportate, ai tardivi, omessi o parziali pagamenti, beneficiando in tal modo di  una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste (la sanzione ordinaria è pari al 30% dell’importo da pagare). Per usufruire del ravvedimento operoso è necessario che la  violazione non sia già stata constatata e comunque che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia a conoscenza.

In base alle nuove disposizioni della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) sono previste 4 modalità di ravvedimento operoso, che differiscono in base al momento in cui avviene il ravvedimento e, quindi, in base ai giorni di ritardo, prevedendo differenti sanzioni:

  • Ravvedimento sprint: si tratta del ravvedimento che avviene entro 14 giorni dal momento previsto per la scadenza dei tributi (14 giorni dal 16 giugno). In questo caso l’imposta deve essere maggiorata con sanzioni pari allo 0,2% giornaliero sull’importo dovuto per l’imposta (per la prima rata in acconto).
  • Ravvedimento breve: si configura con il pagamento dell’imposta in ritardo, tra il 15° e il 30° giorno dopo la scadenza del termine. In questo caso si applica la sanzione del 3% dell’importo da versare.
  • Ravvedimento medio: è il caso in cui il pagamento avviene con un ritardo da 30 a 90 giorni, in cui viene prevista la sanzione pari a 3,33% (sanzione minima ridotta a 1/9).
  • Ravvedimento lungo: è il ravvedimento che avviene oltre i 90 giorni di ritardo, anche se, comunque, entro i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. In quest’ultimo caso viene prevista la sanzione fissa del 3,75%.

Sulla somma non versata vanno inoltre applicati gli interessi legali al tasso annuo vigente (il saggio degli interessi legali dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 è pari all’1%; dal 01/01/2015 è pari allo 0,5%) calcolati in base ai giorni di ritardo.

Per quanto riguarda il pagamento dei tributi con modalità di ravvedimento operoso e dei relativi interessi e sanzioni, occorre ricordare che il pagamento avviene esclusivamente attraverso il Modello F24.

Fabrizio Tortelotti