L’attività sportiva dei ragazzi: condizioni per la detrazione

Per favorire l’attività sportiva dei più giovani, è prevista una speciale agevolazione fiscale IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, calcolabile su un importo massimo annuale di 210 euro, per i versamenti sostenuti da ciascun ragazzo (figlio o altro familiare a carico), di età compresa tra 5 e 18 anni, per l’iscrizione annuale o per l’abbonamento ad attività sportive. Vediamo come fruire di questa interessante detrazione fiscale.

Strutture di svolgimento dell’attività sportiva

I soggetti presso i quali può essere svolta l’attività sportiva sono le “associazioni sportive”  ossia le società e le associazioni sportive dilettantistiche (in possesso quindi dei requisiti statutari di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27.12.2002, n. 289) e le “palestre, piscine ed altri impianti sportivi” ovvero gli impianti dedicati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi, gestiti anche da soggetti giuridici privati e pubblici quali imprenditori individuali, società di persone e di capitale. Possono pertanto garantire l’agevolazione anche le palestre for profit.

Importante è considerare che non può essere portato a detrazione il costo di adesione ad associazioni sportive dilettantistiche ma il costo di partecipazione alle attività sportive;

Condizioni soggettive e limite di spesa

L’età del ragazzo sportivo deve, come detto, essere compresa tra 5 e 18 anni e il requisito anagrafico ricorre purché sussista anche per una sola parte del periodo di imposta. (vedasi in tal senso la C.M. 34/E/2008 che espressamente regolamenta il caso specifico).

Sono quindi detraibili tutte le spese sostenute nell’anno di compimento dei 5 oppure dei 18 anni, senza quindi “frazionare” in mesi di competenza la somma da detrarre (principio di unità del periodo di imposta).

L’agevolazione fiscale prevede un tetto di spesa massima pari a 210 euro valevole per ciascun minore fiscalmente a carico. L’importo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 25 febbraio 2009, n.50, è da intendersi riferito al singolo minore e non al singolo genitore.

In sostanza, quindi, i genitori che partecipano alla spesa, non possono fruire entrambi del limite di 210 euro (a figlio) nelle rispettive dichiarazioni: dovranno, invece, ripartire tra di loro tale importo che costituisce il riferimento per la determinazione della detrazione.

Inoltre nel caso di spesa effettuata congiuntamente sul documento giustificativo (fattura, ricevuta fiscale, etc..) va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

Documento di spesa

La spesa sostenuta deve essere certificata da fattura, ricevuta fiscale, bollettino bancario o postale o con quietanza di pagamento.

In ogni caso il documento giustificativo deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati di chi eroga il servizio (denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se si tratta di persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale);
  • la causale del pagamento;
  • la tipologia di attività sportiva esercitata;
  • l’importo pagato per la prestazione;
  • i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva;
  • il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Dichiarativi fiscali

L’importo della spesa sostenuta va indicato nel rigo da E8 a E16 nel modello 730/2015 riportando in uno o ognuno di essi (se sono più ragazzi a sostenere la spesa) il codice 16.

Nel modello Unico/2015 invece la spesa va indicata nel rigo da RP8 a RP14 sempre utilizzando il codice 16.

Il risparmio fiscale della detrazione riconosciuta non supera quindi 40 euro.

Fabrizio Tortelotti