Le cause di esclusione dagli studi di settore

Quali sono i soggetti esclusi dagli studi di settore? Ecco una guida sintetica per individuare in modo corretto e puntuale le eventuali cause di esclusione.

I soggetti passivi titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente (l’attività dalla quale il contribuente deriva la maggior parte dei suoi ricavi o compensi e che fa parte della stessa categoria reddituale) un’attività per la quale risulta approvato uno specifico studio di settore devono presentare telematicamente, insieme al Modello Unico, anche il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, eccetto nel caso in cui presentino cause di esclusione o inapplicabilità.

Lo studio di settore è uno strumento di verifica elaborato dall’Agenzia delle Entrate mediante analisi statistico matematiche ed economiche atte a stimare i ricavi o i compensi da attribuire ai contribuenti. Esso viene utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per misurare lo scostamento minimo o massimo di quanto dichiarato dai contribuenti rispetto alla media stimata dallo stesso studio di settore, per quel specifico settore di riferimento del contribuente, fissato sulla base di:

  • indicatori di normalità economica;
  • coerenza di comportamento del contribuente per ciascuna attività.

Gli studi di settore sono utilizzati da anni dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo. In presenza di una discordanza tra i ricavi e compensi dichiarati e le risultanze degli studi di settore possono essere formulati accertamenti c.d. analitico – induttivi che si fondano sulle presunzioni desunte dagli indicatori contenuti negli studi di settore.

Non sempre, però, i contribuenti hanno l’obbligo di applicare gli studi di settore. Vengono previste infatti una serie di cause di esclusione che vanno indicate nei modelli di dichiarazione utilizzati. Ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L. 146/1998 i soggetti che presentano una causa di esclusione dagli studi di settore non possono subire accertamenti basati sulle risultanze degli studi stessi.

Tale situazione va evidenziata nell’apposita casella di rigo RF1 o RG1 o RE1 del Modello Unico 2015 con gli specifici codici indicati nelle relative istruzioni ministeriali. Risulta quindi importante individuare in modo corretto e puntuale un’eventuale causa di esclusione, tenendo conto che in alcuni casi è comunque necessario procedere alla compilazione e alla presentazione del relativo modello.

In particolare, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e pertanto, rientrano in una delle cause di esclusione i contribuenti:

  • con inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta (il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività). I contribuenti che cessano l’attività devono comunque presentare il modello.

Gli studi di settore devono essere applicati tuttavia nei seguenti casi:

  1. cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
  2. quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, come nel caso di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, operazioni di trasformazione, di scissione e fusione di società.

Nei casi indicati ai punti 1) e 2) la nuova attività deve essere omogenea rispetto a quelle preesistenti; ciò significa che le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività oppure i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

  • che svolgono un’attività stagionale o soltanto per una parte del periodo di imposta;
  • che hanno un periodo d’imposta diverso dai dodici mesi;
  • che hanno un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a €. 5.164.569 e fino a €. 7.500.000. I contribuenti che ricadono in questo caso sono comunque tenuti a compilare il Modello, e le informazioni richieste saranno utilizzate per la successiva fase di analisi per l’evoluzione degli studi di settore;
  • che pervengono ad un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a €. 7.500.000;
  • che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria;
  • che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  • che si trovano in altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività. Per esempio (la lista non ha carattere esaustivo);
    • non hanno ancora iniziato l’attività produttiva perché per esempio l’impianto non è ancora pronto o per cause che esulano dalla responsabilità dell’imprenditore;
    • si è resa necessaria una ristrutturazione che di fatto ha interrotto l’attività;
    • è stata ceduta in affitto l’unica impresa dell’imprenditore individuale o della società;
    • il contribuente ha sospeso l’attività per motivi amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio;
    • è stata apportata una modifica all’attività in corso d’anno;
    • il professionista ha interrotto la sua attività in corso d’anno per provvedimenti disciplinari.

Nei casi di non normale svolgimento dell’attività, ad eccezione delle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare, deve essere compilato e presentato comunque il modello, nel quale va indicata (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria), nell’apposita scheda “Note aggiuntive” del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.

  • che determinano il reddito con criteri “forfetari”. Tali soggetti devono comunque presentare il modello senza compilare la parte relativa ai dati contabili. I dati comunicati potranno essere utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati;
  • che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
  • con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata (Circolare 58/E/2002);
  • che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Fabrizio Tortelotti