L’ammortamento civilistico e fiscale dei beni immateriali

Nella pratica professionale, quando parliamo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, spesso ci troviamo di fronte a un “doppio binario” temporale nell’applicazione della normativa civilistica e di quella fiscale.

Le immobilizzazioni immateriali, caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Esse sono costituite da: oneri pluriennali, beni immateriali, avviamento, immobilizzazioni in corso e acconti.

A seguito delle recenti modifiche ai Principi Contabili Nazionali (OIC), in sede di chiusura dei bilanci d’esercizio 2014, una delle categorie che ha destato più perplessità è stata proprio la voce delle immobilizzazioni immateriali, il cui principio contabile di riferimento è l’OIC 24.

L’elenco riportato all’art.2424 del codice civile ci è utile per distinguere le diverse tipologie di immobilizzazioni immateriali e per dettagliare la diversa applicazione della normativa civilistica e fiscale relativa all’ammortamento:

1. Costi di impianto e ampliamento:

  • Ammortamento civilistico: entro un periodo non superiore a cinque anni;
  • Ammortamento fiscale: ammortamento nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Per le imprese di nuova costituzione dette spese saranno deducibili a partire dall’esercizio in cui l’impresa stessa conseguirà dei ricavi.

2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità:

  • Ammortamento civilistico: entro un periodo non superiore a cinque anni;
  • Ammortamento fiscale: studi e ricerche devono essere ammortizzati nell’esercizio in cui sono stati sostenuti ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le spese di pubblicità, invece, si ammortizzano nell’esercizio di sostenimento della spesa o in quote costanti per cinque anni.

3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno:

  • Ammortamento civilistico: sistematico in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;
  • Ammortamento fiscale: le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo sostenuto.

4. Concessioni, licenze e diritti simili:

  • Ammortamento civilistico: sistematico in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;
  • Ammortamento fiscale: in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Marchi:

  • Ammortamento civilistico: sistematico in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;
  • Ammortamento fiscale: in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

5. Avviamento:

  • Ammortamento civilistico: entro un periodo di cinque anni. Se ne è fornita adeguata motivazione in nota integrativa, è consentito l’ammortamento in un periodo superiore, purché non eccedente la durata di utilizzazione dell’avviamento;
  • Ammortamento fiscale: in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

6. Immobilizzazioni in corso e acconti: si possono ricomprendere i costi straordinari di riduzione del personale e i costi di avviamento di impianti di produzione, che verranno ammortizzati a seconda della singola fattispecie.

7. Altre immobilizzazioni:

  • Ammortamento civilistico: sistematico in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;
  • Ammortamento fiscale: in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Dall’analisi delle singole fattispecie di immobilizzazioni immateriali, risulta evidente che spesso si crea un disallineamento temporale e/o di deducibilità limitata tra l’ammortamento civilistico e quello fiscale delle immobilizzazioni immateriali. Pertanto in tali casi dovremo procedere a rettificare il risultato finale d’esercizio apportando le consuete variazioni in aumento o in diminuzione ai fini della determinazione del reddito fiscale del periodo d’imposta.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN