Assegno per il nucleo familiare: casi particolari

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge e che abbiano nuclei familiari composti da più persone.

L’assegno per il nucleo familiare spetta:

  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai lavoratori dipendenti agricoli;
  • ai lavoratori domestici;
  • ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • ai titolari di pensioni (a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);
  • ai titolari di prestazioni previdenziali e ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

L’importo dell’assegno per il nucleo familiare è calcolato secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio quali ad esempio i nuclei monoparentali o con componenti inabili.

È il caso di precisare che:

  • il diritto all’assegno decorre dal 1° giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto. È il caso della data del celebrazione del matrimonio, dal momento della  nascita di figli e così via;
  • il diritto cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni vengono a mancare (in caso per esempio di separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio);
  • l’assegno per il nucleo familiare è riproporzionato se la retribuzione è corrisposta con periodicità inferiore al mese;
  • l’assegno per il nucleo familiare è ridotto in funzione dell’orario di lavoro (per esempio in caso di part-time).

Se il richiedente è straniero, è possibile:

  • includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia;
  • per i familiari che non risiedono in Italia e fanno comunque parte del nucleo, ottenere l’assegno per il nucleo familiare, se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero;
  • includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie in caso di poligamia nel Paese di origine.

La determinazione dell’assegno per il nucleo familiare comporta la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale è effettuata la richiesta di assegno con valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

L’assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70%, anche i redditi derivanti dalle attività della gestione stessa).

In caso di lavoratori di imprese cessate o fallite, la domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal lavoratore direttamente all’INPS.

Per quanto concerne il caso delle imprese cessate, si dovrà allegare alla domanda apposita dichiarazione dell’impresa da cui risulti:

  • data di cessazione dell’attività;
  • numero delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente e ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’assegno per il nucleo familiare;
  • versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi;
  • motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’assegno per il nucleo familiare al richiedente;
  • impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Nel caso di lavoratori di imprese fallite, si dovrà allegare alla domanda:

  • dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l’esistenza del rapporto di lavoro e ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’assegno per il nucleo familiare;
  • dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

Il pagamento è effettuato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall’INPS, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’assegno per il nucleo familiare determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN