ISEE: novità nell’indicazione della giacenza media dei conti correnti

Tra le informazioni da dichiarare ai fini ISEE, riveste particolare rilevanza l’obbligo di inserimento, per depositi e conti correnti postali e bancari, del dato della giacenza media al 31 dicembre anno precedente la presentazione della DSU.

L’indicazione di tale valore rientra nel pacchetto di misure inserite nella riforma dell’ISEE con lo scopo di combattere il fenomeno dell’evasione fiscale e, in particolare, di contrastare la pratica assai diffusa di svuotare il conto corrente in prossimità di fine anno per poi riempirlo nuovamente nei primi giorni di quello successivo al fine di ridurre l’ammontare del saldo dichiarato.

Il conteggio della giacenza media, ossia di quanto mediamente il correntista ha tenuto depositato sul conto corrente e/o deposito bancario/postale nel corso dell’anno, viene dichiarato dal cittadino richiedente all’atto compilazione dell’ISEE sulla base di apposito prospetto rilasciato dall’intermediario finanziario.

A rafforzare tale misura “anti furbetto” è intervenuto di recente un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, n. 73782 /2015 del 28 maggio 2015, il quale, ad integrazione dei precedenti atti, ha previsto l’obbligo di comunicazione della giacenza media all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari, banche e uffici postali.

Tali intermediari, unitamente al saldo, dovranno obbligatoriamente comunicare il valore della giacenza media, quanto già riferito all’anno 2014 entro il termine del 30 giugno 2015, e negli anni successivi con le medesime scadenze per i dati riferiti all’anno precedente.

L’obbligo di rendere noti tali valori trova il suo fondamento nell’ultima legge di stabilità, allo scopo di creare la cosiddetta super anagrafe dei contribuenti. Grazie a tale anagrafe, incrociando i vari dati di ogni singolo contribuente, si cercherà di scoprire eventuali incongruenze e anomalie e, con particolare riferimento all’ISEE, si definirà un parametro più reale, indispensabile per l’accesso a tutta una serie di benefici e servizi di pubblica utilità.

Non è da escludere l’ipotesi che, dal prossimo anno, questa possa essere un’informazione non più dichiarata dal contribuente, ma comunicata direttamente dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, rilevando il dato direttamente dall’Anagrafe Tributaria.

Marco Canese – Centro Studi CGN