Omesso reverse charge “esterno”: le sanzioni sono eccessive

La sanzione prevista per l’omessa integrazione e registrazione della fattura intracomunitaria contrasta con il principio di proporzionalità. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14767 del 15 luglio 2015.

Si ricorda che la sanzione prevista attualmente per l’omessa integrazione della fattura intra-UE e l’omessa registrazione della stessa é quella prevista dall’art.6, co.1 del D.Lgs. 471/97, che prevede che si debba corrispondere un importo che va dal 100% al 200% dell’IVA non versata.

Secondo i giudici della Cassazione, in linea con le sentenze Ecotrade (Corte di Giustizia Ue dell’8 maggio 2008, cause C-95/07 e C-96/07), tale pesante sanzione va disapplicata, perché non proporzionata alla gravità dell’infrazione ed eccedente rispetto a quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione.

Infatti l’omesso reverse charge esterno, ovvero l’omessa integrazione della fattura intracomunitaria e l’omessa registrazione della stessa, ha natura formale, ma non meramente formale. La natura formale fa sì che, nonostante non possa essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta, il medesimo diritto alla detrazione può venire meno quando il contribuente, che abbia omesso di applicare il reverse charge sull’acquisto intracomunitario, non provveda ad esercitare il diritto alla detrazione entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui tale diritto é sorto.

I giudici della Cassazione tuttavia specificano che tali violazioni commesse dai contribuenti non hanno carattere meramente formale; pertanto la violazione resta sempre sanzionabile e non risulta applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art.6, co. 5-bis del D.Lgs. 472/97 per le violazioni “che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

La sentenza disapplica l’art. 6, co.1 del D.Lgs. 471/97 ritenendo non congrua la misura dal 100% al 200% dell’imposta, ma non si esprime riguardo alla diversa misura della sanzione, rimandando al giudice di merito la valutazione della stessa, da valutare di volta in volta a seconda della fattispecie in giudizio.

Rimane dunque senza soluzione l’individuazione della sanzione effettivamente applicabile al caso di omesso reverse charge esterno.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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