Conto economico: dal 2016 non ci sarà più la sezione straordinaria

Il DL n. 139/2015 ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. Fra le modifiche apportate al conto economico, assume particolare rilevanza l’eliminazione della sezione straordinaria.

Si ricorda che nell’attuale versione  di schema di conto economico i proventi e gli oneri straordinari vanno evidenziati nell’aggregato E), il cui contenuto é disciplinato dall’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”. Il principio contabile n. 12  precisa che sono da considerare di natura straordinaria:

1) le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria dell’impresa;

2) i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti;

3) i componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

Nello specifico l’OIC 12 distingue costi e ricavi straordinari nelle seguenti categorie:

a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda;

b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria;

c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;

d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa;

e) Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti;

f) Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati;

g) Imposte relative ad esercizi precedenti.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che entreranno in vigore dal bilancio 2016, le suddette fattispecie dovranno essere riclassificate nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo, con un evidente impatto sul  risultato operativo societario.

Le novità del decreto impatteranno anche sul principio contabile OIC 29, dedicato alle correzioni di errori e ai cambiamenti di principi e stime contabili. Infatti per effetto dell’eliminazione dell’area straordinaria, viene abrogato il comma 4 dell’art. 2435-bis, secondo cui “nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”.

Conseguentemente viene eliminata anche l’informativa, da inserire in nota Integrativa, sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico. In sostituzione di questa si richiede che vengano inseriti esclusivamente gli importi e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Non è ancora chiaro se tale modifica al conto economico avrà delle ripercussioni anche nel calcolo della determinazione della base imponibile Irap. Infatti, per i soggetti che determinano il valore della produzione in base alle risultanze da bilancio, ad oggi questa è determinata come differenza tra il valore e i costi della produzione ossia come differenza delle voci A e B del conto economico (con alcune esclusioni), senza alcuna rilevanza delle componenti straordinarie di reddito. Dovrà quindi essere chiarito se i componenti che ora vengono annotati fra le voci straordinarie di bilancio, dovendosi ricollocare fra i componenti ordinari, rimarranno comunque esclusi nella determinazione della base imponibile o se dovranno invece essere presi in considerazione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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