MOSS anche per i minimi

Con la risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha trattato la questione dell’applicazione della disciplina del MOSS al regime di vantaggio ex art. 27, co 1 e 2, del DL n. 98/2011, che come noto è esonerato dagli adempimenti IVA. Con la suddetta risoluzione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che al contribuente in regime di vantaggio possono essere applicate anche le regole del MOSS. Ecco per voi un riepilogo.

Il chiarimento arriva in risposta ad un quesito posto da un contribuente in regime di vantaggio ex articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n 98 del 2011 che esercita l’attività di commercio elettronico diretto.

In particolare, il contribuente afferma che per tutte le prestazioni eseguite nei confronti di privati e soggetti passivi d’imposta residenti in Italia e all’estero, sino al 31 dicembre 2014, ha sempre emesso fatture senza applicazione dell’IVA, così come previsto dalla normativa nazionale.

Per effetto dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di territorialità ai fini IVA dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta, dal 1° gennaio 2015 il luogo delle prestazioni di tali servizi si considera quello in cui queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale.

L’IVA, quindi, deve essere applicata con l’aliquota vigente nel paese di destinazione della prestazione.

A seguito di tali modifiche normative, il contribuente chiede, nell’interpello all’Agenzia delle Entrate, se nei confronti dei propri clienti (molti dei quali residenti in Inghilterra e molti sprovvisti di partita IVA poiché con volume d’affari inferiore al limite previsto per l’apertura della stessa), debba applicare l’IVA con aliquota vigente in Inghilterra oppure se le operazioni restano non soggette all’imposta.

Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, prestati nei confronti di privati consumatori comunitari (cosiddetto B2C) sono soggetti ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Per effetto di tali modifiche gli operatori nazionali sono tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi in questione nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, al fine di assolvere l’IVA dovuta oppure in alternativa avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop).

L’adesione al MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi obblighi IVA senza doversi identificare nei vari paesi UE di residenza dei committenti privati.

Quindi, con riferimento alle modalità con cui il soggetto in regime fiscale di vantaggio può adempiere agli obblighi IVA nell’ambito delle operazioni di commercio elettronico diretto, in assenza di un’espressa disciplina nel regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il cosiddetto regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 90.

Nelle ipotesi di servizi elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d’imposta (B2B, business to business) sia di privati consumatori (B2C, business to consumer), tali operazioni devono essere assoggettate a IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Anche laddove tali operazioni siano rese nell’ambito del regime agevolato, l’IVA relativa all’operazione è assolta:

  •  nei rapporti B2B, dal committente nel proprio paese, essendo l’operazione fuori campo IVA in Italia;
  •  nei rapporti B2C, il prestatore è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure può avvalersi del MOSS.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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