School bonus: il credito di imposta per le erogazioni a favore delle scuole

Il 16 luglio 2015 è stato introdotto il cosiddetto “school bonus”, un bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione. Vediamo di cosa si tratta.

School bonus: di cosa si tratta

La legge 107/2015 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, all’articolo 1, comma 145, prevede un’agevolazione per chi effettua erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per:

  • la realizzazione di nuove strutture scolastiche
  • la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti
  • il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Il credito è riconosciuto a:

  • persone fisiche
  • enti non commerciali
  • soggetti titolari di reddito d’impresa.

La misura dell’agevolazione

In particolare spetta un credito d’imposta pari:

  • al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014
  • al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Per ogni periodo di imposta il tetto massimo di spese agevolabili è pari a 100mila euro e il credito di imposta, riconosciuto per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.

Credito di imposta: utilizzo in compensazione

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24. Il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e come tale non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

Infine si segnalano gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti beneficiari, i quali devono provvedere a dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle somme erogate, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Alessandra Caparello