Detrazione fiscale del 65% anche per le schermature solari

La Legge di stabilità 2015 ha esteso l’agevolazione della detrazione del 65% alle spese sostenute dai contribuenti per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari. Vediamo quali sono i requisiti tecnici degli interventi agevolabili.

Le spese devono riguardare appunto l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al D.Lgs. 311/2006, devono essere sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015 e fino ad un massimo di detrazione di 60.000 euro.

Ricordiamo che una schermatura solare, in base alla definizione data dal D.Lgs. 311/2006, è un sistema che “applicato all’esterno di una superficie vetrata trasparente permette una modulazione variabile e controllata dei parametrici energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari“. In altri termini, è un sistema che permette, attraverso la sua azione, una risposta dinamica, adeguando le radiazioni solari incidenti sulle aperture trasparenti o vetrate di un edificio al fine di migliorare il comfort e ridurre il consumo energetico.

In mancanza di chiarimenti ufficiali che diano certezze su quali siano le tipologie di interventi detraibili, l’ENEA, con un suo vademecum, ha cercato di fare chiarezza. In tale vademecum é specificato che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere esistente (ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso) al momento della richiesta di detrazione e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Con riferimento ai requisiti tecnici dell’intervento é agevolabile esclusivamente l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’allegato M al D.Lgs. 311/2006, che possiedano una marcatura CE (se prevista) e che rispettino i seguenti requisiti:

  • siano posti a protezione di una superficie vetrata;
  • siano applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • siano mobili;
  • siano schermature tecniche.

Possono essere applicati rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrati, in combinazioni con vetrate o autonomi (aggettanti).

Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) sono ammessi all’agevolazione tutti gli orientamenti, mentre per le schermature non in combinazione con vetrate, sono esclusi quelli con orientamento nord.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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